26 marzo 2026

ASD, accertamento valido anche dopo la cessazione: il presidente può rispondere di persona

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 4450/2026) stabilisce che, nelle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) non riconosciute, il presidente può essere personalmente responsabile dei debiti fiscali dell’ente in caso di omessa dichiarazione e mancato pagamento di imposte. Anche se l’associazione cessa l’attività o cambia denominazione, l’Agenzia delle Entrate può notificare l’accertamento all’ultimo legale rappresentante, mantenendo valida la notifica. Ciò si basa sull’art. 38 c.c., che prevede responsabilità personale e solidale per chi agisce in nome dell’ente. La sentenza chiarisce che lo scioglimento non cancella i debiti fiscali e che eventuali trasformazioni o cambi di nome non interrompono la continuità sostanziale. Inoltre, è fondamentale documentare i versamenti effettuati, poiché possono ridurre il debito accertato. La decisione richiama l’importanza di una gestione fiscale accurata e consapevole, soprattutto nei passaggi di carica e nelle modifiche organizzative.

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  • Infografica - FS -ASD, accertamento valido anche dopo la cessazione.pdf (269 kB)
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