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In tema di obbligazioni tributarie, l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, sicché, non essendo applicabile la norma derogatoria e speciale di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973, va esclusa la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, per i debiti fiscali della società.
È nulla la cartella di pagamento relativa all’IVA non pagata da una S.r.l., indirizzata al suo ex amministratore. Un avviso di accertamento rivolto alla società, non può essere automaticamente trasformato in debito personale dell’ex amministratore.
Infatti, secondo la Corte di cassazione (Sez. 5 civ. - T, ord. n. 8696/2025): «In tema di obbligazioni tributarie, l'autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali implica l'esclusiva imputabilità alla società dell'attività svolta in suo nome e dei relativi debiti, sicché, non essendo applicabile la norma derogatoria e speciale di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, va esclusa la responsabilità degli amministratori, anche di fatto, per i debiti fiscali della società.»
In breve, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento per l’IVA precedentemente richiesta con avvisi di accertamento notificati alla sola società di cui era stato amministratore fino al 2006.
L’impugnazione si è basata sull’assunto dell’assenza di valida notifica degli atti impositivi nei confronti dell’ente e, comunque, sul fatto che la notifica era avvenuta nel 2015, quando il ricorrente era cessato ormai da molto tempo dalla carica societaria, non potendo perciò essere chiamato a rispondere - in virtù della contestata cartella - di atti impositivi emessi nei riguardi della persona giuridica.
Ebbene, l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Infine, la controversia è approdata in Cassazione, dove il contribuente ha ottenuto una schiacciante vittoria sull’Ufficio, posto che gli Ermellini – decidendo nel merito – hanno annullato la cartella in questione.
La Suprema Corte ha annullato la cartella di pagamento in questione perché, trattandosi di pretese tributarie riferibili alla società, non potevano essere automaticamente trasferite o imputate personalmente all’ex amministratore ricorrente.
In sostanza: gli amministratori non sono responsabili automaticamente per i debiti tributari della società di capitali, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (es. art. 36 D.P.R. n. 602/1973 per liquidatori/amministratori in stato di liquidazione con specifici requisiti).
In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente, non essendo il reale destinatario degli avvisi - quindi non essendo né legittimato né tenuto a impugnare gli atti impositivi rivolti alla sola società - ha correttamente impugnato la cartella con la quale gli stessi, frattanto trasposti nel ruolo, venivano messi in esecuzione nei suoi confronti.
Nella specie è dunque mancato un accertamento tributario nei confronti dell’ex amministratore, quale persona fisica.
Ciò posto, il Supremo Collegio ha osservato che non può configurarsi in linea astratta una responsabilità diretta del ricorrente in relazione al pagamento delle imposte evase dalle società, dovendosi escludere una responsabilità solidale dell’amministratore nell’obbligazione tributaria di una società di capitali.
Quest’ultima è infatti caratterizzata da un’autonomia patrimoniale perfetta, la quale implica l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e dei relativi debiti; e tale principio non conosce alcuna deroga con riferimento alle obbligazioni di carattere tributario della società, con eccezione per l’ipotesi contenuta nell’art. 36 del D.P.R. 602 del 1973 relativamente ai liquidatori, amministratori e soci di società in liquidazione.
Detta ipotesi di responsabilità per obbligazione propria “ex lege” ha, peraltro, natura civilistica e non tributaria, in quanto trova il suo fondamento in un credito civilistico fondato sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.; l’art. 36 cit. non pone, invero, alcuna coobbligazione di debiti tributari a carico di tali soggetti (Cass., Sez. Un., n. 2079 del 1989; Cass. n. 2767 del 1989).
L’azione di responsabilità è esercitabile, in particolare, ai sensi dell’art. 36, comma 4, D.P.R. n. 602 del 1973, nei confronti degli amministratori che abbiano compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. La norma di cui all’art. 36 cit., avendo natura derogatoria ed essendo peraltro connotata da specialità, non è naturalmente estendibile “tout court” al di fuori del perimetro da essa specificamente tracciato.
Nel caso di specie tale peculiare ipotesi di responsabilità dell’amministratore non è stata dedotta dall’Amministrazione, che neppure ha allegato la sussistenza dei relativi elementi costituivi, sicché la Suprema Corte ha potuto escludere una responsabilità diretta dell’ex amministratore per le obbligazioni tributarie della società.
Non esiste, in definitiva, come chiarito ancora di recente da Cass. n. 8811 del 2021, una responsabilità degli amministratori (anche di fatto) per i debiti fiscali della società, mancando una norma che indichi una sorta di successione o coobbligazione dei debiti tributari della società a carico dei suoi amministratori.
I Magistrati di Piazza Cavour, dunque, hanno cassato la sentenza di secondo grado e, in accoglimento dell’originario ricorso del contribuente, annullato la cartella di pagamento, con addebito all’Agenzia delle Entrate delle spese dell’ultimo grado di giudizio.
Quando un amministratore di una società di capitali può essere ritenuto personalmente responsabile per debiti tributari della società?
In via ordinaria non può: l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali esclude la responsabilità personale dell’amministratore per i debiti fiscali della società. Solo nell’ipotesi prevista dall’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 (applicabile alle società in liquidazione) può sorgere una responsabilità, ma essa è disciplinata come responsabilità propria “ex lege” e non come semplice coobbligazione tributaria.
La norma di cui all’art. 36 D.P.R. n. 602/1973 instaura una obbligazione solidale degli amministratori per le imposte della società?
No. L’art. 36 realizza una responsabilità civilistica (fondata sulla violazione degli artt. 1176 e 1218 c.c.), non una automatica coobbligazione tributaria: non trasferisce automaticamente i debiti fiscali della società sugli amministratori, ma prevede una specifica ipotesi di azione di responsabilità nei casi e con i requisiti dalla norma indicati.
Quali sono gli elementi che devono essere allegati e provati per far valere la responsabilità di liquidatori o amministratori ai sensi dell’art. 36?
Deve essere dimostrato che sussistono gli elementi tipizzati dalla norma: ad es., che gli amministratori/liquidatori abbiano, nei due ultimi periodi di imposta precedenti la messa in liquidazione, compiuto operazioni di liquidazione ovvero abbiano occultato attività sociali (anche mediante omissioni delle scritture contabili). La norma è speciale e derogatoria: la sua applicazione richiede la puntuale allegazione e prova degli specifici elementi costitutivi. Inoltre, la responsabilità di amministratori, liquidatori e soci va accertata dall'Ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973.
La società Alfa S.r.l. ha subito un accertamento IVA relativo agli anni 2013–2014. Nel 2016 l’Agenzia delle Entrate notifica gli avvisi di accertamento intestati alla società alla sede legale estera risultante dall’AIRE e, successivamente, trasforma gli avvisi in cartella di pagamento notificata nel 2019 a Giuseppe Verdi, che era stato amministratore di Alfa S.r.l. fino al 31/12/2010 (quindi anni prima degli avvisi). L’Agenzia pretende il pagamento da Giuseppe Verdi in qualità di responsabile.
Giuseppe Verdi può essere ritenuto personalmente responsabile per i debiti IVA della società?
In base alla Cassazione ord. n. 8696/2025, no. In linea di principio l’autonomia patrimoniale perfetta della società di capitali esclude la responsabilità personale dell’ex amministratore per i debiti tributari della società.
In caso di contenzioso, il Giudice dovrebbe (secondo l’orientamento di Cass. n. 8696/2025) escludere la responsabilità personale di Giuseppe Verdi e annullare la cartella di pagamento nei suoi confronti.
La responsabilità personale dei liquidatori/amministratori è prevista dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973 - che richiede la notifica di un avviso di accertamento motivato “ad hoc” - e solo se ricorrono i suoi specifici presupposti (operazioni di liquidazione nei due ultimi periodi d’imposta o occultamento di attività sociali/omissioni delle scritture contabili). Tale responsabilità ha natura civilistica e richiede prova degli elementi costitutivi.
(prezzi IVA esclusa)