8 gennaio 2026

Trasferimento fittizio della società all’estero: gli amministratori rispondono dei debiti tributari

Provvedimento: Cass. N. 29575/2025

Fiscal Sentenze n. 41 - 2025

Oggetto: responsabilità (ex art. 36 DPR 602/1973) di amministratori (anche di fatto), liquidatori e soci nell’ipotesi di trasferimento fittizio di società
Autore: Angela Taverna

Riferimenti normativi

 

  • Art. 2495 c.c. (Cancellazione della società)
  • Art. 36 DPR c. 1-2 602/1973 (Responsabilità di amministratori, liquidatori e soci)
  • Art. 2495 c.c. (Codice civile) – effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese e profili conseguenti.
  • Art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – responsabilità personale (al ricorrere dei presupposti) di soggetti che hanno gestito/operato per l’ente, in relazione a imposte non pagate.
  • Art. 7 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 – regola sulla riferibilità delle sanzioni tributarie agli enti dotati di personalità giuridica (con le eccezioni ricostruite dalla giurisprudenza nei casi di società schermo/fittizie).

Premessa

Il trasferimento della sede legale di una società all’estero non coincide con la sua liquidazione e con la cancellazione dal Registro delle imprese. La responsabilità (ex art. 36 DPR 602/1973) di persone fisiche coinvolte sussiste solo nel caso in cui il trasferimento sia fittizio e ricorrano i relativi presupposti.

Il fatto

Alcuni soggetti, qualificati dall’Amministrazione finanziaria come amministratori di fatto di una S.r.l. operante nel settore dell’edilizia, impugnavano gli avvisi di accertamento relativi ai periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, nonché i correlati atti di irrogazione delle sanzioni. Gli accertamenti erano stati emessi per maggiori imposte IVA, IRES e IRAP e si fondavano, secondo l’amministrazione finanziaria, su condotte finalizzate a evadere ritenute IRPEF e contributi, mediante l’indicazione di costi inesistenti e la rappresentazione di crediti IVA fittizi, allo scopo di ridurre il carico fiscale.

Nel frattempo la società aveva trasferito la sede legale all’estero; per l’Agenzia delle Entrate lo spostamento era fittizio, poiché la direzione e il controllo dell’attività sarebbero rimasti in Italia. Muovendo da tale presupposto, l’Ufficio sosteneva che il trasferimento fittizio dovesse essere sostanzialmente assimilato alla cancellazione della società con conseguente possibile applicazione delle regole di responsabilità previste per i debiti tributari.

In primo e in secondo grado, i giudici tributari danno ragione ai contribuenti, ritenendo non provato il ruolo di amministratori di fatto e affermando che il trasferimento della sede all’estero non è, di per sé, equiparabile alla liquidazione e cancellazione della società dal Registro delle Imprese. L’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione sostenendo però che, nel caso concreto, il trasferimento fosse solo formale, essendo rimasto in Italia il cuore pulsante della società.

La decisione della Corte

La Suprema Corte, con ordinanza del 7 novembre 2025, n. 29575, ha cassato la decisione di merito con rinvio affinché venisse rivalutata la vicenda alla luce del principio per cui il trasferimento della sede all’estero non è di per sé liquidazione o cancellazione della società dal Registro delle imprese; ciò cambia solo se il trasferimento è meramente fittizio. La Corte ha rilevato che i giudici di merito non potevano arrestarsi al puro “sembrare”, ma dovevano verificare in concreto se la sede estera fosse solo formale e, solo in tal caso, applicare l’art. 36 DPR 602/1973, con possibile responsabilità personale anche dell’amministratore di fatto.

Osserva: I giudici di Piazza Cavour chiariscono che lo spostamento della sede legale di una società all’estero, di per sé, non è strettamente connesso con la liquidazione e con la successiva cancellazione dal Registro delle imprese: se il trasferimento è reale ed effettivo, la società non si può considerare “come estinta” ai fini dell’art. 2495 c.c. e, di conseguenza non si attivano automaticamente i meccanismi di responsabilità previsti in caso di chiusura.

Diverso è il caso in cui il trasferimento sia solo apparente, cioè meramente formale, mentre in concreto la società continui a essere diretta e gestita dall’Italia. In tale ipotesi, il trasferimento fittizio può consentire l’applicazione dell’art. 36 del DPR 602/1973, che prevede una responsabilità personale nei confronti dell’Erario: l’amministratore, anche se di fatto, può essere chiamato a rispondere delle imposte rimaste insolute non perché diventi lui il contribuente, ma perché la legge gli attribuisce un obbligo autonomo quando ricorrono i relativi presupposti. Resta fermo che tale responsabilità non è automatica, ma richiede la verifica in concreto dei presupposti applicativi dell’art. 36 (in particolare, la presenza di attività nel patrimonio sociale e l’eventuale loro destinazione in pregiudizio del soddisfacimento del credito vantato dall’erario). 

Esempio

Una S.r.l. italiana ha sede a Milano e lavora solo all’interno del territorio italiano. Nel 2009 accumula debiti IVA E IRES perché emette fatture e “gonfia” costi e crediti IVA. L’Ade avvia i controlli e la società per ricercare un sistema fiscalmente più vantaggioso sposa la sua sede legale in Romania, cambia solo formalmente nominando altresì un amministratore formale residente nel territorio romeno. In concreto tutte le attività operative restano in Italia, così come i mezzi e i dipendenti senza contare contratti con fornitori e clienti che continuano ad essere gestiti da Milano.

Tutte le decisioni di carattere operativo e bancario le prende sempre Tizio, il quale non risulta amministratore ufficiale ma di fatto decide tutto (pagamenti, fatture, contabilità). A questo punto può entrare in gioco l’art. 36 DPR 602/1973 e L’ADE può riscuotere il dovuto da chi, di fatto, la comandava e pertanto può chiedere all’amministratore di fatto di rispondere in proprio delle imposte non pagate, e questo perché la legge prevede in queste ipotesi una responsabilità personale quando ricorrono i presupposti giusti.

Risponde l’esperto

In quali casi il trasferimento della sede all’estero può essere qualificato come “fittizio” ai fini dell’applicazione dell’art. 36 DPR 602/1973?

Il trasferimento è meramente fittizio quando riguarda solo la sede formale, senza mutare il centro di direzione effettivo che rimane in Italia. Se vengono prese decisioni in Italia e nel territorio italiano operano le persone che prendono scelte “vitali” la società è solo fittiziamente trasferita. Conta esclusivamente dove ha sede il cuore dell’impresa per decretare dove si trova la sede.

A chi è riferita la sanzione amministrativa tributaria in capo alla società quando la società è “Cartiera”?

La sanzione amministrativa tributaria è riferita alla società anche se l’illecito è stato realizzato da un amministratore di fatto. La situazione cambia nell’ipotesi in cui la società è un mero schermo, in tale ipotesi viene meno la ratio dell’art. 7 (punire l’ente come centro d’imputazione reale e si riattiva la regola della responsabilità dell’autore persona fisica. Ma l’eccezione non è automatica, la natura di società fittizia (mancanza di effettiva vitalità) della società va provata, così come è necessario provare che l’illecito è imputabile alla persona fisica che ha agito.

Per sbloccare i contenuti, Abbonati ora o acquistali singolarmente.
  • F. Sentenze - Trasferimento fittizio società all’estero gli amministratori rispondono debiti tributari (219 kB)
Trasferimento fittizio della società all’estero: gli amministratori rispondono dei debiti tributari
€ 4,00

(prezzi IVA esclusa)

 © FISCAL FOCUS Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy