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La Cassazione (ord. n. 29575/2025) chiarisce che il trasferimento della sede legale di una società all’estero non equivale automaticamente a liquidazione o estinzione. La responsabilità personale di amministratori, anche di fatto, per debiti tributari ex art. 36 DPR 602/1973 sorge solo se il trasferimento è fittizio, cioè meramente formale. Se il centro decisionale, operativo e gestionale resta in Italia, la società si considera ancora sostanzialmente operante nel territorio nazionale. In tal caso, l’amministratore di fatto può rispondere delle imposte non pagate, sulla base di un autonomo obbligo previsto dalla legge.