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L'estinzione del debito tributario prima della chiusura del dibattimento di primo grado determina la diminuzione della pena fino alla metà, con esclusione delle pene accessorie, anche per i fatti antecedenti all'entrate in vigore del Decreto legislativo n. 87 del 2024. Infatti, il riformulato articolo 13-bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 74 del 2000, in quanto disposizione più favorevole per il reo, ha efficacia retroattiva.
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