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La disposizione di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 74/2000, contenente una deroga alla regola generale fissata dall'articolo 110 del codice penale in tema di concorso di persone nel reato, esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nelle condotte del diverso soggetto emittente, ma non trova applicazione quando la medesima persona proceda in proprio sia all'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, sia alla loro successiva utilizzazione. Lo si ricava dalla sentenza numero 19247 del 21 maggio 2012 della Corte di Cassazione.
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