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La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito l’orientamento secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia configura un atto a titolo gratuito e pertanto è suscettibile di revocatoria, a norma dell'articolo 64 Legge Fall., salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.
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