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Alla cessione di box auto, con atto separato, da parte della società costruttrice a soggetti già proprietari degli appartamenti, si applica l’aliquota IVA ordinaria, non quella agevolata, salvo che non si dimostri che gli immobili erano stati costruiti, sin dall’inizio, con le autorimesse oppure che queste ultime rientravano in uno specifico programma con il Comune per la loro fabbricazione. È quanto si ricava dall’ordinanza 28 gennaio 2014 n. 1735 della Corte di Cassazione – Sesta Sezione Civile (T).
(prezzi IVA esclusa)