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La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, in relazione al reato ex art. 648-bis cod. pen., ha affermato che «il riciclaggio non può avere ad oggetto somme che al momento della movimentazione non avevano ancora carattere e natura illecita e tali sono le somme sottratte al pagamento dell’obbligo fiscale di versamento delle imposte che si consuma solo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi».
(prezzi IVA esclusa)