22 settembre 2026
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22 settembre 2026

Iperammortamento: perizia tecnica e certificazione contabile sono sempre obbligatorie?

Autore: Serena Pastore

Per beneficiare dell’iperammortamento 2026 è sempre necessario acquisire una perizia tecnica asseverata? Sono previste semplificazioni per gli investimenti di importo ridotto?

La documentazione dei requisiti tecnici è necessaria per accedere all’iperammortamento 2026, ma non deve necessariamente assumere la forma della perizia tecnica asseverata. La disciplina consente infatti, in alternativa, di ricorrere a un’attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato. A tale adempimento si aggiunge la certificazione contabile dei costi sostenuti.

La disciplina dell’agevolazione è contenuta nell’articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha reintrodotto l’iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e per determinati investimenti destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Le modalità attuative sono state definite dal decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026.

In particolare, l’articolo 6 del decreto disciplina la documentazione necessaria a comprovare le caratteristiche tecniche dei beni che consentono di ricondurli agli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025, nonché il requisito dell’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tali requisiti devono risultare da una perizia tecnica asseverata, corredata da un’analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali. In alternativa, l’impresa può acquisire un’attestazione, anch’essa corredata dall’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Per gli investimenti effettuati nel settore agricolo sono inoltre abilitati, nei casi previsti dal decreto, dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.

Particolare attenzione deve essere posta agli investimenti di importo ridotto. Il decreto del 7 maggio 2026 non introduce infatti una soglia al di sotto della quale la perizia o l’attestazione possano essere sostituite da una dichiarazione resa direttamente dal legale rappresentante dell’impresa. La documentazione tecnica richiesta dall’articolo 6 deve pertanto essere acquisita anche quando il costo del bene è contenuto.

A questo adempimento si affianca la certificazione contabile prevista dall’articolo 7 del decreto. L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da un’apposita certificazione. Per le imprese soggette alla revisione legale dei conti, il documento è rilasciato dal soggetto incaricato della revisione. Le imprese non obbligate alla revisione devono invece avvalersi di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nella sezione A del relativo registro.

Ne deriva che i due controlli operano su piani differenti: la perizia o l’attestazione certificano i requisiti tecnici e l’interconnessione del bene, mentre la certificazione contabile comprova l’effettività e la corretta imputazione delle spese sostenute. Non sono invece previste, sotto questo profilo, semplificazioni collegate al valore dell’investimento.

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