In tema di procedimenti in materia di lavoro e di previdenza, quando il pagamento di un determinato numero di mensilità di retribuzione, per l’assenza delle buste paga, è eccepito mediante la produzione di assegni - che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa) - il debitore è tenuto a dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.
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Estinzione del debito retributivo. Prova (227 kB)
Estinzione del debito retributivo. Prova - GiusLavoro n. 4 - 2020
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