Sospensione della riscossione: l’inerzia non cancella automaticamente il ruolo
La C.G.T. di primo grado di Latina esclude che il mancato riscontro entro 220 giorni sia sufficiente: l’istanza deve riferirsi ai carichi contestati e fondarsi su cause potenzialmente estintive della pretesa
Autore: Pierdante Colapietra
La mancata risposta all’istanza di sospensione della riscossione non determina, da sola, l’annullamento automatico del ruolo. L’effetto previsto dall’art. 1, comma 540, della Legge n. 228/2012 opera soltanto quando il contribuente abbia presentato una richiesta tempestiva e documentata, fondata su…
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