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Il potere attribuito all'imprenditore, a norma dell'art. 2109 cod. civ., di fissare il periodo di godimento delle ferie da parte dei dipendenti implica anche quello di modificarlo, pur in difetto di fatti sopravvenuti, in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali; tuttavia, sia la fissazione che le eventuali modifiche del periodo stabilito devono essere comunicate ai lavoratori con preavviso, e, a tal fine, la comunicazione inviata alla sola R.S.U. non è equiparabile a quella dovuta singolarmente, completa dell'individuazione del lasso temporale nel quale ciascun lavoratore è collocato in ferie.
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