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Di recente la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema d’impugnazione giudiziale del licenziamento individuale, il termine di decadenza di cui all’art. 6 L. n. 604 del 1966 trova applicazione anche nel pubblico impiego privatizzato, in virtù del rinvio operato dall'art. 2, comma 2, D.lgs. n. 165 del 2001 alle disposizioni sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.
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