14 maggio 2026

Licenziamenti nelle piccole imprese: la Consulta valuta il tetto delle 6 mensilità

Nel mirino il tetto massimo di 6 mensilità previsto dall’Art. 8 L. 604/1966

GiusLavoro n. 18 - 2026
Autore: Fabiano De Leonardis

L’ Ordinanza 12 febbraio 2026, n. 39 del Tribunale di Livorno segna un momento rilevante nella complessa evoluzione del sistema sanzionatorio contro i licenziamenti illegittimi, ponendo sotto la lente della Consulta l’ultimo bastione della stabilità obbligatoria: l’ art. 8 della Legge 604/1966. Dopo che la Sentenza Cost. n. 118/2025 ha rimosso il tetto delle sei mensilità per i lavoratori assunti in regime di tutele crescenti presso datori sotto soglia, il mantenimento del medesimo limite per gli assunti ante 7 marzo 2015 appare oggi una questione difficilmente difendibile. Il giudice rimettente evidenzia come l’esiguità del ristoro indennitario non solo tradisca la funzione dissuasiva della sanzione ma determini una irragionevole discriminazione a danno dei lavoratori con maggiore anzianità di servizio, i quali si trovano paradossalmente meno tutelati rispetto ai colleghi neoassunti. 

 

La Sentenza n. 118/2025: il precedente vincolante della Consulta

La Sentenza n. 118/2025 della Corte Costituzionale rappresenta lo spartiacque fondamentale che ha scardinato la legittimità dei tetti indennitari rigidi nelle piccole imprese, agendo come presupposto logico-giuridico per l’odierna rimessione.

La Consulta, intervenendo sull’ art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, ha rimosso il limite massimo di sei mensilità precedentemente previsto per le tutele crescenti nelle realtà sottosoglia, sancendo che “un'indennità contenuta entro il rigido limite massimo di sei mensilità non è idonea a costituire un adeguato ristoro del pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo, né svolge una sufficiente funzione dissuasiva nei confronti del datore di lavoro, il quale può agevolmente prevedere il costo massimo dell'estromissione ingiustificata del dipendente”. 

Tale statuizione non colpisce solo la quantificazione monetaria in sé ma censura la stessa filosofia della forfettizzazione del danno, la quale, secondo i giudici delle leggi, “finisce per omologare vizi di gravità differente, impedendo al giudice di modulare l’indennizzo in base ai parametri già indicati da questa Corte, quali l’anzianità di servizio, il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa e il comportamento delle parti”. 

FOCUS TECNICO: l'art. 9 D.Lgs. 23/2015 e l’intervento della Sent. 118/2025

L' art. 9 del D.Lgs.23/2015 disciplina il regime sanzionatorio per le piccole imprese nell'ambito del Contratto a Tutele Crescenti, quest’ultimo applicabile ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015, e stabiliva un regime di favore per i datori di lavoro che non raggiungono le soglie dimensionali dell'art. 18 St. Lav. ovvero: “l'ammontare delle indennità [...] è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. 

Lungo questo solco, si è inserita la Consulta che, con la Sentenza Cost. 118/2025,  ha rimosso chirurgicamente il blocco finale: “La Corte Costituzionale [...] ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1 [...] limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità»”. Di conseguenza, mentre prima il Giudice era vincolato ad una forbice indennitaria oscillante tra un minimo e un massimo di 6 mesi, oggi può andare oltre e, se un eventuale dimezzamento delle indennità porta ad un valore superiore a 6, egli  può riconoscerle interamente al lavoratore.

Si viene quindi al paradosso attuale su cui si innesta l’Ordinanza livornese e legato all’anzianità di servizio: per effetto della sentenza costituzionale, un lavoratore, con ad esempio  5 anni di servizio maturati post 2015, può oggi ottenere più di 6 mensilità indennitarie mentre un lavoratore, con più anni lavorativi alle spalle ma maturati prima del 2015,  è soggetto all' art. 8 L. 604/66 e pertanto resta fermo a 6.

Il ragionamento della Corte si sposta quindi sul piano della dignità del ristoro, affermando che sebbene la ridotta dimensione del datore possa giustificare regimi differenziati, “tale discrezionalità del legislatore trova un limite invalicabile nella necessità che il ristoro non sia puramente simbolico e rispetti il principio di ragionevolezza, evitando che il lavoratore sia esposto a un’eccessiva vulnerabilità a causa dell'arbitrio datoriale”. 

Ne consegue che la dichiarazione di illegittimità costituzionale, limitatamente alla locuzione “e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”, non è solo una correzione normativa ma un'indicazione di sistema: il risarcimento deve tornare ad essere una funzione reale del danno subito e della gravità dell'illecito, restituendo al giudice quel potere discrezionale che la rigidità del tetto aveva indebitamente compresso.

 Questo decisum priva di ogni fondamento razionale la sopravvivenza di un limite identico nell' art. 8 della Legge 604/66, rendendo la disparità di trattamento tra regimi sanzionatori non più una scelta politica discrezionale ma una violazione manifesta dei precetti costituzionali.

FOCUS TECNICO: l’art. 8 L.n.604/1966 e il dubbio di costituzionalità

L' art.8 L.n.604/1966 rappresenta la norma cardine della cosiddetta stabilità obbligatoria per i datori di lavoro sottosoglia. La sua struttura riflette un bilanciamento tra tutela del lavoratore e sostenibilità economica della piccola impresa che oggi, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, appare irrimediabilmente compromesso. Di seguito, il dettaglio:

  • la struttura della sanzione tra riassunzione o indennizzo: la norma impone al datore di lavoro, in caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, un'alternativa secca ovvero “riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità”;
  • il nesso con l'art. 18 St.Lav.: l'art. 8 prevede una maggiorazione dell'indennità, ma solo in casi specifici che richiamano le dimensioni dell' art. 18: “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità [...] e fino a 14 mensilità [...] se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro”;
  • l’anomalia: per le aziende sopra i 15 dipendenti, si applica l' art. 18 che prevede indennizzi da 12 a 24 mensilità (comma 5, art.18 St.Lav.) o da 6 a 12 (comma 6, art. 18 St.Lav.); per le aziende sotto soglia, si resta ancorati ad un massimo di 6 mensilità;
  • l’intervento dell'Ordinanza di Livorno: l'ordinanza di Livorno denuncia che l'art. 8 non permette al giudice di graduare il danno in modo equo e da qui la richiesta di elevare il tetto delle 6 mensilità a 12 in modo riportare l' art. 8 in equilibrio con i principi di ragionevolezza e uguaglianza sanciti dalla Costituzione e garantire contestualmente quella tutela adeguata e dissuasiva di cui all’art. 24 della Carta Sociale Europea.

L’ordinanza di Livorno e il dubbio costituzionale sugli assunti ante 7 marzo 2015

L’ Ordinanza n. 39/2026 del Tribunale di Livorno recepisce immediatamente il solco tracciato dalla Consulta, traslando il dubbio di legittimità costituzionale dal regime delle tutele crescenti a quello della stabilità obbligatoria storica di cui all'art. 8 della Legge 604/1966. Il caso di specie, un licenziamento disciplinare nullo per totale mancanza di contestazione e insussistenza del fatto ai danni di una lavoratrice con anzianità ventennale, cristallizza l'inadeguatezza del sistema vigente e spinge il giudice a denunciare come la previsione di un'indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità risulti oggi priva di ogni giustificazione razionale.

Il rimettente osserva che “la previsione di un tetto massimo così ridotto finisce per omologare vizi di gravità differente, impedendo al giudice di modulare l’indennizzo in base ai parametri già indicati dalla Corte, quali l’anzianità di servizio, il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’impresa e il comportamento delle parti”. Tale limitazione non solo comprime la discrezionalità del magistrato ma genera una discriminazione a rovescio: a seguito della Sentenza Cost. 118/2025, i lavoratori assunti dopo il 2015 nelle piccole imprese godono ora di una tutela potenzialmente superiore a quella dei colleghi con decenni di anzianità, poiché per i primi il tetto delle 6 mensilità è caduto, mentre per i secondi resta formalmente in vigore.

Il Tribunale di Livorno solleva dunque una questione di legittimità costituzionale, richiamando altresì l'art. 24 della Carta Sociale Europea e chiedendo espressamente alla Corte “la sostituzione della parte «un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto» contenuta nell'art. 8, legge n. 604/1966, con la previsione «un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto»”. La richiesta non è dunque di una mera ablazione ma di una sentenza sostitutiva che armonizzi il sistema, elevando il massimo edittale per garantire che il ristoro non sia puramente simbolico. 

Secondo il giudice, infatti, “un'indennità contenuta entro il rigido limite massimo di sei mensilità non è idonea a costituire un adeguato ristoro del pregiudizio subito dal lavoratore a causa del licenziamento illegittimo, né svolge una sufficiente funzione dissuasiva nei confronti del datore di lavoro”, il quale finirebbe per monetizzare l'illecito a costi irrisori. L'ordinanza conclude sottolineando che la necessità di una tutela effettiva e proporzionata deve prevalere sulle esigenze di prevedibilità dei costi aziendali, specialmente quando queste ultime si traducono in una vulnerabilità eccessiva del lavoratore di fronte all'arbitrio datoriale.

FOCUS TECNICO: l’art. 24 C.S.E e il parametro della tutela adeguata e dissuasiva

Il percorso di revisione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi in Italia non può essere compreso senza analizzare il ruolo fondamentale dell'art. 24 della Carta Sociale Europea, una fonte internazionale che agisce come una vera e propria bussola per la Corte Costituzionale e per i giudici di merito, come avvenuto nel caso di Livorno.

Questa norma internazionale impone agli Stati firmatari l’obbligo di garantire che ogni lavoratore goda di un'effettiva protezione in caso di interruzione ingiustificata del rapporto. Il cuore del precetto risiede nel comma b), laddove viene sancito “il diritto dei lavoratori licenziati senza un valido motivo, ad una congruo indennizzo o altra adeguata riparazione”. Tale passaggio definisce uno standard qualitativo del ristoro economico che deve essere, per l'appunto, congruo e tale congruità deve misurarsi su due direttrici: la capacità della sanzione di riparare integralmente il pregiudizio subito dal lavoratore e, soprattutto, la sua funzione dissuasiva.

Una tutela che si scontri con un tetto rigido e irrisorio, come quello delle sei mensilità previsto dall'art. 8 della Legge 604/66, finisce per tradire lo spirito della Carta Sociale, poiché impedisce al giudice di adattare il risarcimento alla reale gravità dell'illecito e alla storia professionale del dipendente. L'ordinanza di Livorno, richiamando proprio questo parametro internazionale, evidenzia come il sistema sotto soglia italiano sia entrato in collisione con l'obbligo di garantire un'adeguata riparazione e rendendo necessario un intervento che elevi il massimale indennitario per restituire dignità al ristoro e reale forza deterrente alla sanzione.

Dalla Sentenza 118/2025 al caso Livorno: verso un nuovo paradigma sanzionatorio

Il combinato disposto tra la Sentenza 118/2025 e l'ordinanza del Tribunale di Livorno prefigura un superamento irreversibile della stabilità obbligatoria esigua, traghettando il sistema verso una nuova stagione di discrezionalità giudiziale. La Consulta, nella decisione del 2025, ha già tracciato la via maestra affermando che l'indennizzo non può essere una mera formalità poiché “la ridotta dimensione del datore di lavoro può giustificare un differenziato regime di tutela, ma tale discrezionalità del legislatore trova un limite invalicabile nella necessità che il ristoro non sia puramente simbolico”. 

Su questa scia, il Giudice di Livorno ha correttamente individuato nell'art. 8 della L. 604/66 un'insanabile frizione con il principio di uguaglianza, sottolineando che il limite di sei mensilità “impedisce un risarcimento adeguato, personalizzato e dissuasivo”, finendo per trattare in modo identico vizi di gravità profondamente diversa. 

Per il professionista, questo scenario apre una fase di complessa gestione del rischio: la richiesta di una sentenza sostitutiva che elevi il massimale a dodici mensilità mira a colmare quel vuoto di tutela per gli assunti ante 2015, i quali, come evidenziato nel provvedimento di rimessione, non possono restare “esposti a un’eccessiva vulnerabilità a causa dell'arbitrio datoriale”. In attesa del nuovo pronunciamento della Corte, la strategia difensiva e stragiudiziale deve necessariamente farsi cautelativa in quanto le offerte conciliative e le valutazioni sulla sostenibilità dei licenziamenti nelle piccole imprese non possono più basarsi sulla certezza del tetto delle 6 mensilità ma devono considerare la probabile espansione del potere del giudice di quantificare il danno in misura proporzionata all'anzianità e alla gravità dell'inadempimento. 

In definitiva, si sta compiendo l'unificazione sostanziale dei regimi rimediali sottosoglia, dove il parametro dell'adeguatezza sancito dalla Carta Sociale Europea impone che la sanzione torni a essere “dissuasiva nei confronti del datore di lavoro”, impedendo che il costo del licenziamento illegittimo sia così basso da risultare economicamente irrilevante per l'impresa.

FOCUS TECNICO: la disciplina dei datori sottosoglia nell'art. 18 St. Lav.

Nell'ordinamento giuslavoristico italiano, la distinzione tra piccola e media-grande impresa determina il regime di tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo. La soglia dimensionale funge da spartiacque: al di sopra di essa scatta la tutela dell'art. 18 St.Lav., consistente nella reintegra o in indennizzi elevati; al di sotto si ricade nella stabilità obbligatoria dell’art.8 L.n. 604/66.In dettaglio:

  • art.18 comma 8 St.Lav.: "Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro [...] che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti [...] e in ogni caso al datore di lavoro [...] che occupa più di sessanta dipendenti". Pertanto, se il datore non raggiunge questi numeri, è considerato sotto soglia e, per questi soggetti, l' art. 18 è inapplicabile (salvo il caso di licenziamento nullo/discriminatorio) e la tutela è regolata dall'art. 8 L.n. 604/66, attualmente oggetto del dubbio di costituzionalità;
  • art. 18 commi 4 – 7 St. Lav: quando il datore supera la soglia dei 15 dipendenti, il Giudice applica uno dei seguenti regimi sanzionatori a seconda della gravità del vizio:
    • 4° Comma (Tutela reale attenuata): in caso di insussistenza del fatto contestato o se il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa, si prevede la reintegra nel posto di lavoro più un'indennità risarcitoria fino a un massimo di 12 mensilità;
    • 5° Comma (Tutela indennitaria forte): nelle altre ipotesi in cui il licenziamento è dichiarato illegittimo (difetto di giusta causa o giustificato motivo), si prevede la risoluzione del rapporto e un'indennità risarcitoria compresa tra 12 e 24 mensilità;
    • 6° Comma (Tutela indennitaria ridotta): in presenza di vizi formali o procedurali (es. violazione della procedura disciplinare o di motivazione), si prevede la risoluzione del rapporto e un'indennità compresa tra 6 e 12 mensilità;
    • 7° Comma (Licenziamento economico - G.M.O.): in presenza di un motivo oggettivo, si prevede la reintegra se l'insussistenza del fatto è manifesta, oppure l'indennità tra 12 e 24 mensilità nelle altre ipotesi di illegittimità.

Esempio

La società Alfa S.r.l., un'officina meccanica con 8 dipendenti, licenzia per giustificato motivo oggettivo il Sig. Mario, operaio specializzato con 28 anni di anzianità di servizio e dunque in regime di L. n. 604/1966. Nello stesso mese, per un diverbio disciplinare, viene licenziato anche il Sig. Luca, assunto da soli 2 anni e dunque in regime di D.Lgs. 23/2015 - Tutele Crescenti.

In sede di impugnazione, il Giudice del Lavoro tuttavia accerta che entrambi i licenziamenti sono illegittimi ed è qui che scatta il paradosso applicativo ante Ordinanza di Livorno:

  • per il Sig. Mario (assunto ante 2015): nonostante i 28 anni di dedizione, il Giudice, applicando rigidamente l'art. 8 della L.n. 604/66, è costretto a contenere l'indennità entro il tetto massimo di 6 mensilità e il datore di lavoro monetizza così l'espulsione di un lavoratore storico con un costo irrisorio e prevedibile;
  • per il Sig. Luca (assunto post 2015): grazie alla Sentenza 118/2025, il limite delle 6 mensilità per le piccole imprese è caduto e il Giudice, ravvisando magari un comportamento datoriale particolarmente pretestuoso, potrebbe decidere di condannare l'azienda a 10 mensilità, paradossalmente riconoscendo un ristoro maggiore al lavoratore con meno anzianità.

Ed è esattamente in questo cortocircuito che si inserisce il Tribunale di Livorno:

  • adeguatezza: le 6 mensilità per Mario non compensano la perdita di un lavoro durato trent'anni;
  • dissuasività: per l'Alfa S.r.l., pagare 6 mensilità per licenziare un lavoratore costoso in termini di  scatti di anzianità è un’opportunità economica e non una sanzione deterrente;
  • personalizzazione:  senza il tetto delle 6 mensilità, il Giudice potrebbe finalmente distinguere tra chi ha 2 anni di anzianità e chi ne ha 28.

Conclusione per il professionista: in un caso come quello di Mario, oggi l'avvocato del lavoratore ha il dovere di eccepire l'incostituzionalità del limite, mentre il consulente del datore deve avvertire l'azienda che il costo certo del licenziamento (le vecchie 6 mensilità) è ormai un concetto superato e rischioso.
 

L’esperto

Perché la Sentenza 118/2025 della Consulta è considerata il motore dell'ordinanza di Livorno?

La Sentenza 118/2025 ha dichiarato incostituzionale il tetto massimo di 6 mensilità per i lavoratori delle piccole imprese assunti sotto il regime del Jobs Act (D.Lgs. 23/2015), ritenendolo non adeguato e non dissuasivo. Questa pronuncia ha creato un'insostenibile disparità di trattamento: i lavoratori con meno anzianità (post 2015) possono ora ottenere indennizzi superiori alle 6 mensilità, mentre quelli con maggiore anzianità (ante 2015) restano bloccati dal limite dell'art. 8 L. 604/66. L'ordinanza di Livorno nasce proprio per rimuovere questa discriminazione a rovescio e armonizzare i due regimi.

Qual è la differenza tecnica tra la decisione della Consulta nel 2025 e la richiesta del Tribunale di Livorno nel 2026?

La Consulta, nella Sentenza 118/2025, ha operato una pronuncia di tipo ablativo nel senso che ha semplicemente rimosso le parole che fissavano il limite di 6 mensilità, lasciando il sistema in una condizione di apertura; il Tribunale di Livorno propone una soluzione sostitutiva e chiede alla Corte non solo di eliminare il tetto delle 6 mensilità ma di sostituirlo espressamente con un nuovo massimale di 12 mensilità. Questa scelta mira a dare al sistema una nuova coerenza interna, mutuando il limite già previsto dall'ordinamento per altre fattispecie di licenziamento nelle grandi imprese.

In che modo il concetto di funzione dissuasiva della sanzione influisce sul datore di lavoro sotto soglia?

La funzione dissuasiva, richiamata sia dalla Consulta che dal Tribunale di Livorno in linea con l'art. 24 della Carta Sociale Europea, impone che il costo del licenziamento illegittimo non sia così esiguo da essere considerato un prezzo accettabile per l'estromissione arbitraria del lavoratore. Se il tetto è rigido e basso (2,5 - 6 mensilità), il datore può calcolare in anticipo il rischio economico massimo e decidere di licenziare comunque, svuotando di fatto la tutela del lavoratore. Rimuovere o elevare il tetto serve a restituire alla sanzione il potere di scoraggiare atti datoriali illegittimi.
 

 

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