Il licenziamento intimato per mancato superamento di un patto di prova nullo rientra nelle ipotesi di insussistenza del fatto materiale, sicché la tutela in tale ipotesi applicabile è quella della reintegrazione cd. “attenuata”, prevista dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 23/2015, come interpretato dalla sentenza n. 128/2024 della Corte costituzionale.
Indice argomenti
- Premessa
- Il caso
- Nullità genetica del patto di prova: cambiamento giurisprudenziale sostanziale rappresentato dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 2024
- Caso pratico
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Nullità genetica del patto di prova. Lavoratore reintegrato
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