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Il licenziamento intimato per mancato superamento di un patto di prova nullo rientra nelle ipotesi di insussistenza del fatto materiale, sicché la tutela in tale ipotesi applicabile è quella della reintegrazione cd. “attenuata”, prevista dall’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 23/2015, come interpretato dalla sentenza n. 128/2024 della Corte costituzionale.
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