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In caso di cessione d'azienda assoggettata al regime di cui all'art. 2112 cod. civ., il cedente non è esonerato da ogni obbligo nei confronti del lavoratore ceduto in relazione alle quote di t.f.r. maturate prima della cessione, e ciò vale anche qualora l'ammontare delle quote di t.f.r. maturate dai dipendenti sia stato inserito tra le passività al momento della cessione dell'azienda.
(prezzi IVA esclusa)