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Le operazioni societarie straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di ramo d’azienda, trasformazioni) generano rilevanti effetti sulla gestione del fondo TFR e, di conseguenza, sulla determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione annuale.
Per il consulente del lavoro, la corretta ricostruzione del montante TFR trasferito e la sua imputazione alla società subentrante rappresentano fasi delicate, spesso trascurate nella prassi.
Il trattamento del TFR nelle operazioni straordinarie è governato dal principio di continuità dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., che determina la successione del cessionario nei diritti e negli obblighi del cedente. Tale continuità si estende anche:
Le principali fonti sono:
Le norme civilistiche ed economico-contabili impongono di proseguire il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, trasferendo integralmente il fondo TFR alla società destinataria.
Le operazioni straordinarie possono influire sul calcolo dell'imposta in tre aree specifiche:
La corretta imputazione richiede un allineamento preciso tra:
Non sempre tali date coincidono, generando complessità operative.
Il TFR viene trasferito integralmente al cessionario come “debito di lavoro”.
Nella fusione per incorporazione, la società incorporante subentra integralmente nei rapporti attivi e passivi della società incorporata.
Il fondo TFR dell’incorporata confluisce nell’incorporante.
La rivalutazione maturata fino alla data di fusione è imputata all’incorporata (in fase di bilancio di chiusura).
La rivalutazione successiva è imputata all’incorporante.
Quando due società si fondono dando vita a un nuovo soggetto:
L’imposta sostitutiva dovuta per le rivalutazioni ante fusione è in capo ai soggetti originari.
Il nuovo soggetto giuridico sarà responsabile della rivalutazione per la parte post fusione e del saldo complessivo.
Il nuovo soggetto deve ereditarie dati storici, fondi e serie contabili contenenti l’esatto valore del TFR ante fusione.
In caso di scissione:
Scissione totale
Scissione parziale
Conseguenze fiscali
Trattamento simile alla cessione:
Tema estremamente delicato.
L’acconto è dovuto dal soggetto che, alla data del 16 dicembre, detiene la posizione TFR rivalutabile.
Se la fusione produce effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo:
Se la fusione produce effetti nel corso dell’anno:
Problema ricorrente
La società incorporante deve sommare:
Caso: cessione di ramo d’azienda il 1° luglio
Cessionario (periodo 1° luglio – 31 dicembre)
Rivalutazione = 120.000 × 4,5% × 6/12 = € 2.700
Imposta sostitutiva = 17% × 2.700 = € 459
Saldo e acconti vanno ripartiti in proporzione temporale.
Ruolo del consulente del lavoro
In queste operazioni il consulente deve:
La gestione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR nelle operazioni societarie straordinarie richiede un’elevata competenza tecnica e una profonda conoscenza dei meccanismi giuridici e contabili.
La corretta attribuzione delle rivalutazioni ante e post operazione, la ricostruzione del fondo e la suddivisione di acconti e saldi rappresentano attività essenziali per evitare errori, contenziosi e disallineamenti contabili.
In una fusione per incorporazione, chi versa l’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione maturata prima della fusione?
La società incorporata deve imputare e contabilizzare la rivalutazione maturata sino alla data di efficacia della fusione. Tuttavia, è la società incorporante che effettua il versamento del saldo, essendo subentrata negli obblighi fiscali. L’incorporata versa solo eventuali acconti maturati prima della fusione.
Come va gestito l’acconto in caso di cessione di ramo d’azienda avvenuta il 1° luglio?
L’acconto va imputato alla società che detiene il fondo TFR alla data del 16 dicembre.
Quindi:
In caso di scissione parziale, come si suddivide la rivalutazione?
La società scissa calcola e imputa la rivalutazione fino alla data dell’operazione; la beneficiaria imputa la rivalutazione successiva solo sulla quota di TFR effettivamente trasferita, proporzionata ai dipendenti assegnati e ai fondi contabili trasferiti.