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Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un elemento chiave nel diritto del lavoro italiano, regolato sia dal punto di vista civilistico che fiscale. La rivalutazione annua del TFR impone al datore di lavoro il versamento di un’imposta sostitutiva del 17%. Questo contributo esamina il calcolo del saldo dell’imposta per il 2025, illustrando i riferimenti normativi, le modalità di calcolo, la gestione dei crediti e gli adempimenti fiscali, con attenzione anche alle specificità operative e alle possibili sanzioni. L’obiettivo è offrire uno strumento pratico per la corretta gestione degli obblighi fiscali legati alla rivalutazione del TFR.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta uno degli istituti più complessi e caratterizzanti del sistema giuslavoristico italiano, fungendo da forma di retribuzione differita la cui erogazione è posticipata al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La gestione fiscale della rivalutazione monetaria annuale di tale accantonamento impone ai datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, l’assolvimento di precisi obblighi tributari, il cui culmine per l'anno d'imposta 2025 si realizza con il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva entro il 16 febbraio 2026.
La comprensione delle dinamiche legate al calcolo del saldo richiede una disamina approfondita che parta dalle basi civilistiche della rivalutazione, attraversi le metodologie di determinazione dell'acconto e arrivi alle procedure di conguaglio finale, tenendo conto delle specificità operative legate al Fondo di Tesoreria INPS e alle operazioni straordinarie d'impresa. Il presente approfondimento intende fornire una guida esaustiva per i professionisti del settore, analizzando ogni variabile matematica, normativa e dichiarativa connessa alla scadenza del 16 febbraio 2026.
La disciplina del TFR trova il suo fondamento primario nell'articolo 2120 del Codice Civile, il quale stabilisce che alla fine di ogni anno il fondo accantonato debba essere rivalutato per preservarne il valore reale rispetto all'erosione causata dall'inflazione. Tale rivalutazione non è una mera operazione contabile, ma un diritto soggettivo del lavoratore che matura annualmente. Sotto il profilo fiscale, la rivalutazione è stata storicamente soggetta a regimi di tassazione differenziati, fino all'introduzione dell'imposta sostitutiva operata dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47.
Originariamente fissata all'11%, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata innalzata al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2015 per effetto della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014). L'imposta sostitutiva colpisce esclusivamente la quota di rivalutazione maturata nell'anno e non l'intero ammontare del TFR accantonato, configurandosi come un prelievo alla fonte operato dal datore di lavoro per conto del dipendente.
La determinazione della quota di rivalutazione lorda è il presupposto indispensabile per il calcolo dell'imposta sostitutiva. Secondo il dettato civilistico, il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente deve essere incrementato applicando un tasso composto da due componenti distinte :
Per l'anno 2025, la rivalutazione definitiva si basa sul confronto tra l'indice ISTAT di dicembre 2025 e quello di dicembre 2024. I dati definitivi rilevati indicano che a dicembre 2025 l'indice FOI è risultato pari a 121,5, determinando un coefficiente di rivalutazione annuo pari al 2,311148%. Tale valore rappresenta il parametro di riferimento per il saldo che i datori di lavoro devono corrispondere entro il 16 febbraio 2026.
Il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR segue una logica bipartita, simile a quella prevista per altre imposte sui redditi, al fine di garantire un flusso costante di entrate per l'Erario e una distribuzione dell'onere fiscale per il sostituto d'imposta.
Entro il 16 dicembre 2025, i datori di lavoro hanno dovuto versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, pari al 90% del dovuto. Per il calcolo di tale acconto, la normativa concede la facoltà di scegliere tra due metodologie alternative, a seconda delle esigenze finanziarie e della stabilità dell'organico aziendale :
L'acconto è stato versato utilizzando il modello F24 con il codice tributo 1712.
Il 16 febbraio 2026 rappresenta il termine perentorio per il versamento del saldo, ovvero la differenza tra l'imposta effettiva calcolata sulla rivalutazione definitiva del 2025 e l'acconto versato a dicembre.
Il procedimento di calcolo del saldo è rigoroso e deve seguire le seguenti fasi operative:
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Codice Tributo |
Descrizione |
Scadenza |
Anno di Riferimento |
|
1712 |
Acconto imposta sostitutiva rivalutazione TFR |
16/12/2025 |
2025 |
|
1713 |
Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR |
16/02/2026 |
2025 |
Qualora l'acconto versato a dicembre 2025 risulti superiore all'imposta totale effettivamente dovuta (situazione possibile se è stato usato il metodo storico basato su un 2024 con inflazione superiore o se l'azienda ha avuto molte cessazioni nella parte finale dell'anno), il datore di lavoro matura un credito d'imposta.
Il recupero di tale eccedenza può avvenire attraverso la compensazione interna nel modello F24 utilizzando codici tributo differenziati in base al momento del recupero :
Un aspetto fondamentale chiarito dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate riguarda la soglia dei 5.000 euro per le compensazioni. Per i crediti derivanti dall'eccedenza di imposta sostitutiva TFR, non è necessaria l'apposizione del visto di conformità sul modello 770, anche se il credito supera i 5.000 euro. Inoltre, non si applica l'obbligo di attendere dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione per utilizzare il credito, poiché si tratta di una compensazione verticale riferita alla medesima tipologia di tributo del sostituto.
Per le aziende con obbligo di versamento del TFR maturando al Fondo di Tesoreria INPS (storicamente fissato a 50 dipendenti), la gestione dell'imposta sostitutiva segue un iter specifico che coinvolge la denuncia mensile Uniemens.
Sebbene il TFR dei dipendenti sia versato all'INPS, il datore di lavoro rimane il soggetto incaricato di calcolare la rivalutazione e assolvere l'imposta sostitutiva per conto dei lavoratori. In pratica, l'azienda:
Il recupero avviene valorizzando specifici elementi nel flusso Uniemens:
L'azienda è tenuta a trasmettere i flussi di variazione esponendo nel mese di febbraio l'importo del TFR accantonato in azienda (se presente) e quello presso la Tesoreria, con le relative rivalutazioni e imposte.
La gestione fiscale del TFR richiede una rigorosa rendicontazione nelle dichiarazioni annuali che il sostituto d'imposta deve presentare all'Agenzia delle Entrate.
Tutti i datori di lavoro che hanno versato l'imposta sostitutiva nel corso del 2025 (acconto di dicembre) e del 2026 (saldo di febbraio riferito al 2025) sono obbligati alla presentazione del Modello 770/2026. La dichiarazione deve essere inviata telematicamente entro il 31 ottobre 2026.
Nel Modello 770/2026 dovranno essere esposti :
La rivalutazione del TFR e l'imposta sostitutiva applicata hanno riflessi diretti sulla Certificazione Unica che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri dipendenti entro il 16 marzo 2026. Sebbene l'imposta sostitutiva sia un prelievo a titolo definitivo e non concorra alla formazione del reddito imponibile IRPEF ordinario del lavoratore, il dato del TFR maturato e rivalutato (al netto dell'imposta) è un'informazione fondamentale per il dipendente, specialmente in vista di future liquidazioni o anticipazioni.
Operazioni straordinarie d'impresa e successione nel debito fiscale
La gestione dell'imposta sostitutiva diventa particolarmente delicata in presenza di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni o cessioni d'azienda che avvengono a ridosso o durante il periodo di versamento.
In caso di operazioni che comportano l'estinzione del soggetto preesistente (fusione per incorporazione o scissione totale), la normativa stabilisce che:
Qualora, invece, l'operazione non determini l'estinzione dei soggetti (cessione di ramo d'azienda o scissione parziale), i versamenti saranno effettuati dal soggetto originario per il personale rimasto in forza e dal nuovo datore di lavoro per il personale trasferito, prendendo come riferimento il TFR trasferito e la rivalutazione maturata presso ciascun datore. È essenziale che negli accordi di cessione o nei progetti di scissione siano chiaramente definiti i criteri di ripartizione degli oneri fiscali legati alla rivalutazione del TFR per evitare contenziosi o duplicazioni d'imposta.
Il mancato versamento del saldo entro il 16 febbraio 2026 espone l'azienda a sanzioni amministrative pecuniarie. Tuttavia, l'ordinamento tributario consente di sanare le violazioni attraverso l'istituto del ravvedimento operoso, regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.
In assenza di ravvedimento, la sanzione per omesso o tardivo versamento è pari al 30% dell'importo dovuto. Per i ritardi contenuti entro i 90 giorni, la sanzione è ridotta al 15%. Per i ritardi "brevissimi" (entro i 15 giorni), la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.
Il ravvedimento operoso permette di ridurre drasticamente tali importi, a condizione che il versamento dell'imposta, degli interessi legali e della sanzione ridotta avvenga contestualmente. La riduzione della sanzione è proporzionale alla tempestività dell'intervento:
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Tempistica del Ravvedimento |
Sanzione Ridotta |
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Entro 14 giorni dalla scadenza |
0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 di 1% al giorno) |
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Dal 15° al 30° giorno |
1,50% (1/10 del 15%) |
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Dal 31° al 90° giorno |
1,67% (1/9 del 15%) |
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Oltre 90 giorni ed entro il termine del Mod. 770 |
3,75% (1/8 del 30%) |
Gli interessi moratori devono essere calcolati applicando il tasso legale annuo pro tempore vigente (per il 2025 fissato al 2,5%, salvo aggiornamenti per il 2026) sulla somma dovuta per ogni giorno di effettivo ritardo.
La società Alfa S.r.l., con 32 dipendenti in forza, accantona il TFR presso l’azienda e non rientra nell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS.
Al 31 dicembre 2024 il fondo TFR complessivamente accantonato ammonta a euro 450.000. Nel corso del 2025 non sono state erogate anticipazioni di TFR; tuttavia, si sono verificate due cessazioni di rapporto di lavoro nel mese di settembre 2025, per le quali il TFR è stato liquidato applicando il coefficiente di rivalutazione del mese di cessazione.
In data 16 dicembre 2025, la società ha provveduto al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR, utilizzando il metodo storico, per un importo pari a euro 1.850, mediante modello F24 con codice tributo 1712.
Sulla base dei dati ISTAT definitivi, l’indice FOI di dicembre 2025 ha determinato per l’anno 2025 un coefficiente di rivalutazione pari al 2,311148%. Applicando tale coefficiente al fondo TFR residuo al 31 dicembre 2024 (al netto del TFR liquidato ai lavoratori cessati nel corso dell’anno), la rivalutazione complessiva maturata nel 2025 risulta pari a euro 9.950.
L’imposta sostitutiva complessivamente dovuta per il 2025, applicando l’aliquota del 17%, è quindi pari a:
Confrontando tale importo con l’acconto versato a dicembre 2025 (euro 1.850), emerge una eccedenza di versamento pari a:
Ne consegue che:
Il credito potrà essere:
L’eccedenza e le compensazioni effettuate dovranno essere correttamente esposte nel Modello 770/2026, mentre la rivalutazione del TFR, al netto dell’imposta sostitutiva, confluirà nei dati riportati nella Certificazione Unica 2026 dei lavoratori interessati.
Un datore di lavoro ha versato l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2025 utilizzando il metodo storico. Dal calcolo definitivo della rivalutazione annuale emerge che l’imposta complessivamente dovuta è inferiore all’acconto già versato.
Quali sono le corrette modalità di gestione dell’eccedenza d’imposta e quali codici tributo devono essere utilizzati nel modello F24?
Nel caso in cui l’acconto dell’imposta sostitutiva risulti superiore all’imposta complessivamente dovuta sulla rivalutazione del TFR, il datore di lavoro matura un credito d’imposta pari alla differenza tra l’importo versato in acconto e l’imposta effettivamente dovuta.
Tale credito:
I codici tributo da utilizzare sono:
Per i crediti derivanti dall’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR non si applica il limite dei 5.000 euro ai fini del visto di conformità e non è richiesto il rispetto del termine di attesa di dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione, trattandosi di una compensazione riferita a obblighi del sostituto d’imposta.
In che modo devono essere indicati l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR e l’eventuale credito derivante da eccedenza di versamento nel Modello 770/2026 e quali effetti producono sulla Certificazione Unica 2026 rilasciata ai dipendenti?
Nel Modello 770/2026, il datore di lavoro è tenuto a indicare:
La corretta esposizione nel Modello 770 consente all’Amministrazione finanziaria di ricostruire integralmente il ciclo dell’imposta, dal calcolo alla compensazione.
Con riferimento alla Certificazione Unica 2026, la rivalutazione del TFR:
(prezzi IVA esclusa)