12 dicembre 2025

Imposta sostitutiva sul Tfr, versamento acconto entro il 16 dicembre

Infostudio Lavoro n. 44 - 2025
Autore: Salvatore Cortese

 

Gentile Cliente, entro il prossimo 16 dicembre, i datori di lavoro interessati devono provvedere al calcolo dell’acconto dell’imposta sostitutiva per il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre dell’anno precedente, e versarlo mediante modello di pagamento F24. Sulla rivalutazione del TFR l'impresa deve applicare un'imposta sostitutiva del 17%. 

 

Con la presente informativa, si fornisce un riepilogo delle modalità di calcolo e di versamento.

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

 

Premessa

Come noto, il TFR accantonato negli anni precedenti subisce una rivalutazione automatica al 31 dicembre di ogni anno, calcolata mediante un tasso composto costituito da una parte fissa pari all’1,5% e da una parte variabile determinata dal 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI), rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. 

Su tale incremento si applica l’imposta sostitutiva del 17%, da versare:

  • a titolo di acconto entro il 16 dicembre dell’anno in corso;
  • a titolo di saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.

Ai fini del calcolo dell’imposta, il datore di lavoro potrà scegliere il metodo storico, oppure il metodo previsionale.

 

Soggetti obbligati

L’obbligo di calcolo e versamento dell’imposta sostitutiva riguarda tutti i datori di lavoro che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta

Sono, invece, esclusi  i datori di lavoro che non assumono tale ruolo, come nel caso delle famiglie che impiegano colf, badanti o baby-sitter: in tali situazioni, infatti, è lo stesso lavoratore a provvedere al versamento dell’imposta.

Non è previsto alcun obbligo relativamente al TFR destinato ai fondi di previdenza complementare, poiché la rivalutazione segue le regole proprie del fondo pensione. Allo stesso modo, sono esonerate dal versamento le aziende che hanno assunto dipendenti per la prima volta nel 2025, in quanto non esiste una rivalutazione maturata negli anni precedenti.

 

Calcolo dell’imposta con metodo storico

Se si utilizza il metodo storico, il datore di lavoro deve calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, ovvero nel 2024, considerando anche le rivalutazioni relative ai Tfr eventualmente erogati a lavoratori cessati nel corso dell’anno 2025.

Supponiamo che le rivalutazioni maturate nel 2024 ammontano a 4.500 euro e che nel 2025 vengono erogati TFR a lavoratori cessati per ulteriori 1.200 euro di rivalutazione. 

La base imponibile totale risulta quindi pari a 5.700 euro (4.500 + 1.200). 

Su questo importo si applica l’aliquota del 17%, ottenendo un’imposta complessiva di 5.700 × 17% =  969 euro. 

L’acconto dovuto (90% dell’imposta) da versare il 16 dicembre 2025 è pari a  872,10 euro. Il saldo restante (10%) da versare il 16 febbraio 2026 è pari a 96,90 euro.

Calcolo dell’imposta con metodo previsionale

Se il datore di lavoro sceglie di utilizzare il metodo previsionale, dovrà determinare presuntivamente l’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto.

In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal Tfr maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso.

L’imponibile da utilizzare per il 2025 sarà calcolato sul Tfr maturato fino al 31 dicembre 2024 facendo riferimento al numero dei dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2025.  

Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente (2024).

Per i dipendenti cessati in corso d'anno (entro il 30 novembre 2025) l'acconto è dovuto nella misura del 90% dell'imposta trattenuta sulle rivalutazioni all'atto della cessazione del rapporto.

Supponiamo che non ci siano dipendenti cessati in corso d’anno e che le quote di TFR maturate al 31 dicembre 2024 ammontano a 250.000 euro. Applicando il coefficiente di rivalutazione di dicembre 2024 (per ipotesi pari al 2,5%), si ottiene una rivalutazione presunta per il 2025 pari a 6.250 euro (2,5% di 250.000 euro). Sulla rivalutazione si applica l’aliquota del 17%, determinando un’imposta complessiva pari a 1.062,50 euro. 

L’acconto da versare entro il 16 dicembre 2025, pari al 90% dell’imposta, è quindi di 956,25 euro. Il saldo restante, pari al 10% e quindi 106,25 euro, deve essere versato entro il 16 febbraio 2026.

 

Modalità di versamento

Il versamento dell’acconto dovrà essere versato mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 1712.

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