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L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR è dovuta dal datore di lavoro nella misura del 17% e colpisce esclusivamente la quota di rivalutazione annua, non l’intero TFR accantonato. La rivalutazione è calcolata applicando l’1,50% fisso più il 75% dell’incremento dell’indice ISTAT FOI. Per il 2025 il coefficiente definitivo è pari al 2,311148%. L’imposta è versata in due fasi: un acconto del 90% entro il 16 dicembre 2025 (codice 1712) e il saldo entro il 16 febbraio 2026 (codice 1713). Eventuali eccedenze generano un credito compensabile in F24.