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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26394 del 7 ottobre 2026, ha chiarito che l’apposizione del visto di conformità da parte di un professionista non abilitato non comporta automaticamente l’inesistenza del credito IVA utilizzato in compensazione. La controversia riguardava una S.r.l. che aveva compensato un credito IVA di circa 260.000 euro, nonostante il professionista incaricato del visto non risultasse iscritto nell’apposito elenco. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la legittimità delle compensazioni, ottenendo inizialmente una decisione favorevole. La Suprema Corte ha tuttavia precisato che l’irregolarità del visto non può essere equiparata, di per sé, a una violazione sostanziale. Occorre infatti verificare l’effettiva spettanza del credito e le conseguenze concrete dell’irregolarità sui controlli fiscali. La controversia è stata quindi rinviata ai giudici di secondo grado per un nuovo esame, distinguendo la validità del credito dalla regolarità del suo utilizzo in compensazione.