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Il rimborso forfetario riconosciuto ai volontari sportivi, entro il limite di 400 euro mensili, normalmente non costituisce reddito imponibile. La Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026 chiarisce però che queste somme concorrono al raggiungimento della soglia annuale di 15.000 euro prevista per i compensi di lavoro sportivo dilettantistico. Se il plafond è già stato superato, il successivo rimborso può quindi diventare interamente imponibile. Se invece è proprio il rimborso a determinare il superamento, viene tassata soltanto la parte eccedente i 15.000 euro. La verifica deve considerare tutte le somme percepite dal soggetto durante l’anno, anche da enti sportivi differenti.