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Domande al via e nuovi chiarimenti per il bonus colonnine domestiche 2026. Dal 22 settembre è possibile presentare la domanda per il bonus che consente l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici. Nella stessa giornata, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le FAQ già pubblicate, con precisazioni sul periodo di ammissibilità delle spese, sui requisiti tecnici dei dispositivi e sugli elenchi del GSE da consultare.
Prima di approfondire gli aggiornamenti contenuti nelle FAQ è utile ripercorrere il funzionamento del bonus e gli adempimenti necessari per richiederla.
Il bonus si rivolge alle persone fisiche residenti in Italia e ai condomìni, per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici, come aree, spazi e impianti destinati all’utilizzo collettivo. Sono esclusi dalle categorie ammesse le società e i titolari di ditte individuali, per i quali le FAQ richiamano altri strumenti di incentivazione destinati alle imprese e alle pubbliche amministrazioni nell’ambito del PNRR.
Il contributo copre l’80% del costo di acquisto e installazione, con un tetto di 1.500 euro per ciascuna persona fisica. Per gli interventi sulle parti comuni condominiali, il limite sale a 8.000 euro. Le infrastrutture devono essere riservate all’uso privato del beneficiario oppure, nei condomìni, all’utilizzo collettivo dei condòmini, senza accesso al pubblico.
Per quanto riguarda invece la tracciabilità, i pagamenti devono essere effettuati tramite un conto intestato al beneficiario, utilizzando bonifico bancario, SEPA Credit Transfer oppure una carta di credito o debito intestata allo stesso soggetto. Il pagamento in contanti non è ammesso.
Secondo la risposta alla FAQ n.22, se l’estratto conto non è ancora disponibile è possibile presentare la richiesta di emissione inviata alla banca insieme a una lista dei movimenti dalla quale risultino i pagamenti dell’intervento. Ogni pagina deve riportare il timbro dell’istituto e la firma del funzionario incaricato. L’estratto conto potrà comunque essere richiesto successivamente durante i controlli.
Per le fatture, le istruzioni sulla domanda prevedono il formato elettronico XML, acquisito dal portale dell’Agenzia delle Entrate. Il documento può essere recuperato entrando nell’area riservata e aprendo il servizio “Fatturazione elettronica”, quindi “Le tue fatture” e “Le tue fatture ricevute”. Individuata la fattura mediante la ricerca, il relativo dettaglio permette di scaricarla.
La FAQ n.19 precisa inoltre che, qualora la fattura elettronica non sia reperibile nell’area riservata, è possibile chiederne una copia PDF al fornitore. Diverso è il caso della fattura non elettronica: questa può essere allegata quando l’emittente beneficia di un esonero previsto dalla legge, insieme alla documentazione che dimostri tale condizione.
Le domande vengono ammesse all’istruttoria in ordine cronologico. Invitalia verifica la completezza dei dati e la correttezza formale della richiesta e degli allegati, con particolare attenzione ai requisiti di accesso. Il Ministero dispone la concessione e l’erogazione con un decreto, eventualmente riferito a più beneficiari, e versa il contributo in un’unica soluzione.
In via ordinaria, ciascun beneficiario può presentare una sola domanda. Se però la prima viene dichiarata improcedibile per il mancato rispetto delle condizioni previste dal decreto direttoriale del 4 agosto 2026, è consentito un secondo invio con lo stesso codice fiscale, nei limiti dei fondi disponibili ed entro il 31 gennaio 2027, termine di chiusura dello sportello per l’annualità 2026. Se anche la seconda domanda risulta improcedibile, non sono ammessi ulteriori tentativi. Per assistenza tecnica e informazioni operative, il riferimento è Invitalia.
Su questo quadro intervengono i chiarimenti del 22 settembre 2026, che precisano tre aspetti da verificare prima dell’invio.
La FAQ n.22-bis affronta il requisito temporale delle spese: non sono ammessi gli acquisti e le installazioni effettuati prima del 26 giugno 2026, data di entrata in vigore del DPCM del 10 giugno 2026. La risposta specifica che le spese oggetto della domanda, compresa la prima fattura relativa all’intervento, devono essere successive al 26 giugno. Il controllo non può quindi limitarsi alla data di conclusione dei lavori: assume rilievo anche la prima fattura.
Con la FAQ n.23aggiornata si definiscono le caratteristiche delle infrastrutture finanziabili: i dispositivi devono essere nuovi di fabbrica, di potenza standard e conformi ai requisiti minimi dell’articolo 4 della deliberazione ARERA n. 541/2020/R/eel, con le successive modifiche e integrazioni. Devono inoltre figurare nell’elenco ufficiale dei dispositivi di ricarica domestica pubblicato dal GSE, nella versione vigente alla data di presentazione della domanda. Il riferimento temporale all’elenco è quindi quello dell’invio della richiesta. La documentazione deve comprendere anche l’apposita attestazione dei requisiti dell’infrastruttura: il modello è disponibile nella pagina “Presenta la domanda” del sito di Invitalia e va allegato durante la compilazione.
La FAQ n.25-bis chiarisce infine come interpretare la presenza di due elenchi sul sito del GSE: quello dei dispositivi idonei alla sperimentazione GDC, ossia con Gestione Dinamica del Carico, e quello NO GDC. Ai fini del requisito di inclusione, è sufficiente che la colonnina compaia in uno dei due. Non è richiesta la presenza contemporanea in entrambi gli elenchi, ferma restando la necessità di rispettare gli altri requisiti previsti per il bonus.