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La gestione del Superbonus nel modello 730 richiede un’analisi più articolata rispetto alle altre detrazioni edilizie, perché la disciplina è stata modificata più volte nel corso degli anni e perché gli effetti dichiarativi cambiano a seconda della modalità con cui il contribuente ha scelto di fruire dell’agevolazione.
Per le spese sostenute nel 2025, infatti, la detrazione è, in linea generale, ridotta al 65%, ma soprattutto risulta subordinata a un requisito temporale particolarmente stringente. Non è più sufficiente sostenere una spesa nel 2025: è necessario dimostrare che l’intervento sia stato “agganciato” a un procedimento edilizio già avviato entro il 15 ottobre 2024.
Il riferimento normativo principale resta l’art. 119 del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, che ha introdotto la detrazione maggiorata per gli interventi di efficientamento energetico, riduzione del rischio sismico e per alcuni interventi connessi. A tale disciplina si affianca l’art. 121 del D.L. 34/2020, relativo alle opzioni alternative alla detrazione diretta, ossia sconto in fattura e cessione del credito.
Sul piano interpretativo, i documenti di prassi principali sono la Circolare Agenzia Entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020, primo documento organico sul Superbonus, la Circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, dedicata a numerosi chiarimenti applicativi, e la Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, che riepiloga in modo sistematico i chiarimenti resi fino a quel momento in materia di Superbonus.
Il primo controllo da effettuare riguarda la modalità di utilizzo del beneficio. Il Superbonus va indicato nel modello 730 solo se il contribuente fruisce della detrazione direttamente in dichiarazione.
Se, invece, il contribuente ha esercitato l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020, la detrazione non deve essere riportata nel quadro E, perché il beneficio è già stato utilizzato in forma alternativa.
Questo punto è essenziale: la dichiarazione non deve duplicare una detrazione già oggetto di trasferimento o sconto.
Gli interventi ammessi al Superbonus si distinguono in trainanti e trainati. I primi consentono l’accesso all’agevolazione, mentre i secondi ne beneficiano solo se eseguiti congiuntamente ai primi.
La Circolare n. 24/E del 2020, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 dell’articolo 119, definisce come "trainanti o principali" i seguenti interventi:
Tali interventi sono ammessi entro specifici limiti di spesa, differenziati in funzione della tipologia di edificio (unifamiliare o condominiale) e del numero di unità immobiliari che lo compongono.
Interventi miglioramento energetico Circolare Agenzia Entrate n. 24/E/2020
Gli interventi di efficientamento energetico devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio oppure, se non possibile, il conseguimento della classe più alta, da dimostrare tramite APE.
Interventi antisismici Circolare Agenzia Entrate n. 23/E/2022
Sono agevolabili gli interventi di riduzione del rischio sismico, inclusi quelli di demolizione e ricostruzione qualificati come ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi sulle parti strutturali degli edifici, nel rispetto delle norme urbanistiche e tecniche.
Sotto il profilo quantitativo, la detrazione è riconosciuta entro limiti di spesa differenziati:
In tutti i casi, la detrazione comprende anche le spese accessorie, quali lo smaltimento e la bonifica degli impianti sostituiti.
Come già anticipato, gli interventi trainati, invece, beneficiano del Superbonus solo se eseguiti congiuntamente a un intervento trainante, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 119 del D.L. 34/2020.
Gli interventi "trainati", invece, comprendono:
Rientrano tra gli interventi “trainati” anche le spese sostenute per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche se sostenute congiuntamente alle spese di:
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, la condizione della “congiunzione” tra interventi trainanti e trainati assume rilievo anche sotto il profilo temporale. In particolare, tale requisito si considera soddisfatto se le spese per gli interventi trainati sono sostenute nell’intervallo compreso tra la data di inizio e la data di fine dei lavori relativi agli interventi trainanti.
Ne consegue che:
Possono fruire della detrazione i contribuenti che possiedono o detengono l’immobile oggetto degli interventi sulla base di un titolo idoneo. Non è quindi necessario essere proprietari: è sufficiente avere un rapporto qualificato con l’immobile e sostenere effettivamente la spesa.
In concreto, rientrano tra i beneficiari:
Requisito soggettivo - Circolare Agenzia Entrate n. 23/E del 23 giugno 2022
Il Superbonus spetta alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o professione che possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo, anche in presenza di locazione o comodato regolarmente registrati e con il consenso del proprietario. La detrazione è riconosciuta in relazione alle spese effettivamente sostenute.
Un aspetto fondamentale riguarda la distinzione tra immobili “privati” e immobili legati all’attività economica. Sono ammessi gli immobili utilizzati in ambito privatistico, anche se il contribuente svolge attività d’impresa o lavoro autonomo, mentre restano esclusi gli immobili strumentali o appartenenti all’impresa.
Accanto alle persone fisiche, la normativa include anche:
Nel tempo, la percentuale di detrazione è stata progressivamente ridotta: dal 110% originario si è passati al 90% per il 2023, al 70% per il 2024 e al 65% per il 2025.
Nel modello 730/2026, relativo al periodo d’imposta 2025, occorre prestare attenzione soprattutto alla corretta imputazione delle spese sostenute negli anni precedenti e alla quota annuale ancora fruibile.
| Anno di sostenimento della spesa | Aliquota | Rateazione ordinaria |
| 2020 | 110% | 5 rate |
| 2021 | 110% | 5 rate |
| 2022 | 110% | 4 rate, con possibile opzione per 10 rate in specifici casi |
| 2023 | 110% o 90% | 4 rate, con possibile opzione per 10 rate tramite integrativa |
| 2024 | 70% o 110% in casi particolari | 10 rate |
| 2025 | 65% o 110% in casi particolari | 10 rate |
Nel modello 730/2026 il Superbonus può interessare diverse sezioni del Quadro E – Oneri e spese, a seconda della tipologia di intervento.
Per gli interventi edilizi, antisismici e per il Superbonus collegato alla sezione edilizia, il riferimento principale è la Sezione III A, righi E41, E42 ed E43. Le istruzioni ufficiali indicano infatti che la Sezione III A del quadro E è destinata alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, mentre la Sezione III C accoglie, tra l’altro, le detrazioni al 110%, 90%, 70% e 65% per le infrastrutture di ricarica eseguite congiuntamente ad alcuni interventi Superbonus; la Sezione IV, righi E61 ed E62, riguarda invece gli interventi di risparmio energetico.
In termini pratici, quindi, la mappatura è la seguente:
| Tipologia di intervento | Quadro | Sezione | Righi |
| Superbonus per interventi antisismici / recupero edilizio agevolato | E | III A | E41-E43 |
| Dati catastali dell’immobile | E | III B | E51-E53 |
| Colonnine di ricarica agevolate con Superbonus | E | III C | E56 |
| Superbonus per risparmio energetico | E | IV | E61-E62 |
Per le spese sostenute nel 2025, la verifica dei requisiti assume un ruolo centrale e non può limitarsi alla mera presenza della fattura o del pagamento.
Affinché la spesa possa rientrare nel Superbonus al 65%, è necessario che entro il 15 ottobre 2024 risulti:
In assenza di uno di questi presupposti, la spesa sostenuta nel 2025 non può essere trattata come Superbonus, anche se presenta caratteristiche analoghe sotto il profilo tecnico. In tali casi, occorre verificare se possa rientrare nelle detrazioni ordinarie (ristrutturazioni o ecobonus).
Nei righi da E41 a E43: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.
| Colonna 1 | indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2016 al 2025) o, nel caso di acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori, se successiva alla data del rogito. | |
| Colonna 2 |
La colonna va compilata solo nei seguenti casi:
In particolare, nella casella andrà indicato uno dei seguenti codici: |
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| 5 | spese sostenute dal 2021 al 2024 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (detrazione del 50%) e nella zona sismica 3. | |
| 6 | spese sostenute dal 2021 al 2024 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 70%). | |
| 7 | spese sostenute dal 2021 al 2024 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’80%). | |
| 8 | spese sostenute dal 2021 al 2024 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). | |
| 9 | spese sostenute dal 2021 al 2024 per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). | |
| 10 | spese sostenute dal 2021 al 2024 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%). | |
| 11 | spese sostenute dal 2021 al 2024 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). | |
| 16 | Per le spese sostenute dal 2021 al 2025 per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici esistenti, eseguita congiuntamente a uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) o antisismici in zona sismica 1, 2 e 3 che danno diritto alla percentuale di detrazione del Superbonus (codici da 5 a 11); | |
| 17 | spese sostenute dal 2021 al 2025 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati se contestuale o successiva agli interventi di cui al codice 16; | |
| 18 | quota di spese corrispondente alla potenza fino a 20kW sostenute dal 2021 al 2025 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; | |
| 19 | quota di spese corrispondente alla potenza eccedente i 20kW e fino a 200 kW sostenute dal 2021 al 2024 (detrazione del 50%) da parte dei condomini che aderiscono alle configurazioni energetiche di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. | |
| 20 |
spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti Superbonus (codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico) o, per le spese sostenute dal 1° giugno 2021, per interventi Sismabonus (codici da 5 a 11). Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33 della sezione IV-Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai codici 30, 31, 32 e 33, fermi restando i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. |
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| Colonna 3 |
La colonna va compilata solo nei seguenti casi:
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| Colonna 4 |
la colonna va compilata - indicando il codice ‘1’ - nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti; |
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| Colonna 7 |
la casella va compilata se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 9, 16, 17, 18 e 20 e le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 2021 e si hanno i requisiti per fruire della detrazione del Superbonus, in particolare indicare: |
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| 1 | se ricorrono le condizioni per l’applicazione della percentuale di detrazione del 110 per cento; | |
| 2 |
se ricorrono le condizioni per l’applicazione della percentuale di detrazione del 65 per cento. se in colonna 1 (anno) è stato indicato 2023 sarà applicata la percentuale di detrazione del 90 per cento; se in colonna 1 (anno) è stato indicato 2024 sarà applicata la percentuale di detrazione del 70 per cento. |
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| Dal 2025, se in colonna 2 sono indicati i codici da 5 a 11, 19 e 20, oppure se la colonna 2 non è compilata, indicare: | ||
| 3 | spese sostenute dal 2021 al 2024 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%). | |
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Se in colonna 2 sono indicati i codici 10 e 11, se le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 2021 e fino al 30 giugno 2022 e si hanno i requisiti per fruire del Superbonus (vedi istruzioni ai codici 10 e 11), la casella può essere compilata con il solo codice ‘1’.
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| Colonna 8 |
indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2025. Per le spese sostenute nel 2025 va indicato il numero ‘1’. Su opzione del contribuente, per le spese relative al Superbonus, sostenute nel 2022, era possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non fosse già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023. L’opzione si intende esercitata con l’indicazione del numero ‘3’ in questa colonna e dell’anno ‘2022’ nella colonna ‘1’. |
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| Colonna 8A |
Barrare la casella in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale facoltà poteva essere esercitata – su opzione irrevocabile del contribuente – tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. |
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| Colonna 9 | indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1 | |
| Colonna 10 |
per le spese sostenute nel 2025 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori. Nella colonna va indicato un numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, che andrà riportato anche nella colonna 1 della sezione III-B. Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d’ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B. Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo. |
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Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.
La sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2025.
Per le spese sostenute dal 2016 al 2024 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d’imposta.
| Colonna 1 |
riportare il numero progressivo, che identifica l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III-A indicando lo stesso numero d’ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo. |
| Colonna 2 |
la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta del così detto “condominio minimo” per cui non è stato richiesto il codice fiscale. Non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell’immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall’amministratore di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC se utilizza il mod. REDDITI 2026) della propria dichiarazione dei redditi. |
| Colonna 3 | indicare il codice catastale del comune dove è situata l’unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale. |
| Colonna 4 |
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| Colonna 5 | Lettere o numeri (se presenti) nel documento catastale. Dove vige il sistema tavolare va indicato il codice “Comune catastale” |
| Colonna 6 | riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale. |
| Colonna 7 | riportare il N° di particella indicata nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. |
| Colonna 8 | riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale. |
Gli interventi di risparmio energetico, compresi quelli che possono rientrare nel Superbonus, trovano collocazione nella Sezione IV del quadro E, righi E61 ed E62.
Questa sezione assume rilievo quando l’intervento riguarda il risparmio energetico e non gli interventi edilizi o antisismici da riportare in Sezione III A. Anche in questo caso occorre indicare correttamente il tipo di intervento, l’anno, la percentuale, il numero della rata e l’importo della spesa.
Per indicare più di due codici, occorre compilare un ulteriore modulo.
L’elenco dei codici è riportato nella tabella “Spese per le quali spetta la detrazione per risparmio energetico”, presente all’inizio delle istruzioni relative alla Sezione VI del quadro E.
| Colonna 1 | indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato: | |
| 1 |
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell’edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l’installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi; |
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| 2 |
Interventi sull’involucro degli edifici esistenti. Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell’allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Dall’anno d’imposta 2018 gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice 12; |
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| 3 |
Installazione di pannelli solari. Sono gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico; |
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| 4 |
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dall’anno d’imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Dall’anno d’imposta 2018 non è più possibile fruire dell’agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A. Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13. Gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il codice 4;
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| 5 |
Acquisto e posa in opera di schermature solari. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate purché siano mobili e “tecniche”. Non fruiscono dell’agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;
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| 6 |
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento
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| 7 |
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto. Sono gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. |
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| 8 |
Interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; |
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| 9 |
Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti. Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015; |
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| 10 |
Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da E41 a E43);
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| 11 |
Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore. Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore(la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da E41 a E43);
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| 12 |
Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; |
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| 13 | Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione. Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A; | |
| 14 | Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori. Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento. | |
| 15 | Bonus facciate. Sono gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
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| 16 | Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto con limite spesa. Sono gli interventi per l’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche di cui al codice ‘7’ a cui si applica il limite di spesa di 23.077 e di detrazione di 15.000 euro di cui al decreto interministeriale del 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 05 ottobre 2020.
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| 30 | Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari. Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
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| 31 | Intervento di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini. Sono gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio; | |
| 32 | Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Sono gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla reti elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
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| 33 | Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Sono gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla reti elettrica (v. art. 119, comma 5, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) e relativi sistemi di accumulo (di cui al comma 6 del citato art. 119), ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché’, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
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| Colonna 2 | indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese; | |
| Colonna 4 |
indicare il codice: |
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| 1 | nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2024 e ancora in corso nel 2025; | |
| 2 | nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2025 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2025; | |
| 3 | nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici ‘1’ e ‘2’ (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione). | |
| Colonna 6 | la casella va compilata, per le spese sostenute dal 2021 se in colonna 1 sono indicati i codici degli interventi c.d. trainati individuati dai codici: da ‘2’ a ‘6’, e ‘7’ (per gli interventi con data d’inizio di lavori antecedente al 6 ottobre 2020) e da ‘12’ a ‘14’ e ‘16’ e sempreché tali interventi siano stati eseguiti congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti, individuati dai codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’, in particolare indicare: | |
| 1 | se ricorrono le condizioni per l’applicazione della percentuale di detrazione del 110 per cento | |
| 2 | se ricorrono le condizioni per l’applicazione della percentuale di detrazione del 65 per cento; se in colonna 2 (anno) è stato indicato 2023 sarà applicata la percentuale di detrazione del 90 per cento; se in colonna 2 (anno) è stato indicato 2024 sarà applicata la percentuale di detrazione del 70 per cento. | |
| Dal 2025, se in colonna 1 sono indicati i codici da 1 a 6, da 8 a 14 e 16, indicare: | ||
| 3 | se ricorrono le condizioni per l’applicazione della percentuale di detrazione del 50 per cento, spettante ai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. | |
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Se l’anno in cui sono state sostenute le spese è compreso tra 2023 e 2025 la casella ‘percentuale’ va compilata anche per gli interventi trainanti individuati dai codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’.
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| Colonna 7 |
indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell’anno 2025. indicare 3 per le spese sostenute nel 2023, 2 per le spese del 2024 e 1 per le spese del 2025. |
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| Colonna 7 A |
Barrare la casella in caso di opzione per la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo delle spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale facoltà poteva essere esercitata – su opzione irrevocabile del contribuente – tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. |
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| Colonna 8 |
indicare l’ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice “7” e “15”, dovranno essere indicate entro determinati limiti per il cui importo si rinvia alle tabelle alle tabelle presenti in Appendice alle istruzioni del modello 730/2026. Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi:
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| Colonna 9 | barrare la casella se in colonna 1 sono indicati i codici da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 32 e 33 e si possiedono le condizioni per fruire dell’aumento del limite di spesa del 50 per cento. | |
Per l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici eseguite congiuntamente ad alcuni interventi Superbonus, la collocazione è nella Sezione III C, rigo E56.
Indicare:
I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del Superbonus sono i seguenti:
| 3 |
per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 2021, riferite ai lavori iniziati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 e proseguiti negli anni successivi, congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV. In tal caso la detrazione è ripartita in 5 quote annuali. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 la detrazione va ripartita in 4 quote annuali. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione va ripartita in 10 quote annuali. |
| 4 |
per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici unifamiliari eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. In tal caso la detrazione è ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 2.000 euro. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e le voci d’appendice “Superbonus”. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 la detrazione va ripartita in 4 quote annuali. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione va ripartita in 10 quote annuali; |
| 5 |
per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica in edifici plurifamiliari o condomini eseguite congiuntamente agli interventi Superbonus. Questo codice va utilizzato esclusivamente per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. trainanti e individuati con i codici ‘30’, ‘31’, ‘32’ e ‘33’ della sezione IV per gli interventi su edifici plurifamiliari o i condomini. In tal caso la detrazione è ripartita in 5 quote annuali e il limite di spesa è pari a 1.500 euro per un numero massimo di otto colonnine, è pari a 1.200 euro per il numero delle colonnine eccedenti le prime otto. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni alla sezione IV, dedicata alle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico, e le voci d’appendice “Superbonus”. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 la detrazione va ripartita in 4 quote annuali. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione va ripartita in 10 quote annuali. |
Superbonus 110% su spesa 2022
Un contribuente ha sostenuto nel 2022 spese per interventi Superbonus pari a 80.000 euro, fruendo della detrazione diretta.
La detrazione complessiva è pari a: 80.000 × 110% = 88.000 euro
Per le spese 2022, la ripartizione ordinaria è in 4 rate annuali: 88.000 / 4 = 22.000 euro annui
Nel modello 730/2026, relativo al periodo d’imposta 2025, il contribuente indicherà la rata spettante per il 2025 (4).
Intervento condominiale 2023 al 90%
Un contribuente partecipa a lavori condominiali agevolati con Superbonus. La certificazione dell’amministratore attribuisce al singolo condomino una quota di spesa pari a 30.000 euro sostenuta nel 2023, con aliquota del 90%.
La detrazione complessiva è pari a: 30.000 × 90% = 27.000 euro
La ripartizione ordinaria per il 2023 è in 4 rate: 27.000 / 4 = 6.750 euro annui
Nel 730/2026 il contribuente prosegue l’indicazione della rata spettante.
Spesa 2024 con aliquota 70%
Un contribuente sostiene nel 2024 una spesa agevolata pari a 50.000 euro, con aliquota Superbonus del 70%.
La detrazione complessiva è pari a: 50.000 × 70% = 35.000 euro
Dal 2024 la ripartizione avviene in 10 rate annuali: 35.000 / 10 = 3.500 euro annui
Nel 730/2026, relativo al 2025, il contribuente indicherà la seconda rata, in continuità con quanto indicato nella dichiarazione relativa al 2024.
Spesa 2025 con aliquota 65%
Un contribuente sostiene nel 2025 una spesa agevolata pari a 40.000 euro, rientrante nella disciplina Superbonus con aliquota del 65%.
La detrazione complessiva è pari a: 40.000 × 65% = 26.000 euro
La ripartizione è in 10 rate annuali: 26.000 / 10 = 2.600 euro annui
Nel modello 730/2026 andrà indicata la prima rata, con anno di sostenimento della spesa 2025 e con i dati coerenti con la tipologia di intervento realizzata.
Cessione del credito
Un contribuente ha sostenuto nel 2023 spese per 60.000 euro, ma ha esercitato l’opzione per la cessione del credito.
In questo caso, anche se l’intervento rientra astrattamente nel Superbonus, il contribuente non deve indicare la detrazione nel modello 730, perché il beneficio fiscale è stato trasferito al cessionario ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020.
L’errore più frequente è riportare comunque la quota nel quadro E, generando una duplicazione del beneficio.
(prezzi IVA esclusa)