Concordato minore, gli obblighi informativi del debitore sono essenziali per l’omologazione
La Cassazione chiarisce che, pur esclusa una valutazione di “meritevolezza” in senso premiale, il debitore deve offrire una rappresentazione completa, corretta e trasparente della propria situazione economico-patrimoniale; l’assistenza dell’OCC non può supplire a omissioni o dichiarazioni inattendibili
Autore: Lucia Giampà
Nel concordato minore disciplinato da CCII, il corretto e completo assolvimento degli oneri di informazione (disclosure) da parte del debitore costituisce un presupposto indefettibile per il regolare avanzamento della procedura e per l’omologazione, potendo un deficit rappresentativo integrare, a…
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