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Anche nel caso in cui l’Ufficio non abbia adottato un provvedimento di fermo o di sospensione del rimborso, lo stesso conserva la possibilità di opporre direttamente - nel giudizio che sia stato avviato nei confronti del diniego di rimborso (e, in specie, in caso di silenzio-rifiuto) - l'eccezione di compensazione che, se ritualmente e tempestivamente proposta, costituisce una eccezione in senso stretto (di merito) e non un indebito ampliamento dell'oggetto del giudizio. È questo il pensiero espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n.6395 del 9 marzo 2021.
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