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Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie (con l’entrata a regime) non ha più scadenza. L’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef. È a regime anche la detrazione relativa
agli interventi di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono, entro sei mesi dalla data di termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. In questi casi, l’acquirente o l’assegnatario della singola unità immobiliare potrà fruire del 36% del valore degli interventi eseguiti. Questo valore si assume in misura pari al 25% del prezzo di vendita o di
assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro.
(prezzi IVA esclusa)