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La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha riscritto l'art. 16, comma 1-septies.1 del D.L. n. 63/2013 confermando per il triennio 2025-2027 una disciplina unitaria delle detrazioni edilizie. Per i soggetti IRES che hanno sostenuto spese per interventi antisismici su immobili produttivi o per la riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, la corretta compilazione del prospetto RS150-RS155 del Modello Redditi SC 2026 richiede attenzione sia alla codifica della tipologia di intervento sia all'individuazione del numero di rate annuali. Di seguito un focus operativo, completo di un esempio numerico di compilazione.
L'art. 1, comma 22 della L. n. 199/2025 ha stabilito che, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 (sismabonus) e al comma 2-quater.1 dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (ecobonus su parti comuni condominiali con riqualificazione energetica) spettano, per tutte le tipologie di intervento, nella misura fissa pari al 36% delle spese sostenute nel 2025 e nel 2026 e al 30% di quelle sostenute nel 2027.
Per i soggetti IRES tale aliquota costituisce regime ordinario, non potendo trovare applicazione la maggiore aliquota del 50% riservata ai titolari di diritti reali di godimento su unità immobiliari adibite ad abitazione principale (cfr. Circolare AdE n. 8/E del 2025).
L'art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 6 agosto 2020 chiarisce che le detrazioni per risparmio energetico spettano alla generalità dei contribuenti, a prescindere dalla tipologia di reddito conseguito. Sono dunque ammessi al beneficio tanto i soggetti non titolari di reddito d'impresa (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni professionali) quanto i soggetti titolari di reddito d'impresa, tra cui rientrano espressamente le società di capitali e gli enti commerciali.
Per i soggetti IRES la detrazione opera direttamente sull'imposta dovuta dalla società, senza alcun adempimento a carico dei soci. Fa eccezione il caso delle società in regime di trasparenza (artt. 115 e 116 TUIR), che attribuiscono ai soci la quota di spesa su cui calcolare la detrazione mediante prospetto di riparto; in tal caso il prospetto RS della SC non va compilato.
Per i titolari di reddito d'impresa la detrazione è fruibile sugli immobili posseduti o detenuti a prescindere dalla qualificazione catastale: l'agevolazione spetta sia per gli immobili strumentali (per natura o per destinazione), sia per i beni-merce, sia per i cosiddetti immobili-patrimonio di cui all'art. 90 TUIR. È inoltre irrilevante l'eventuale locazione a terzi del bene.
Quanto al sismabonus, l'agevolazione riguarda le spese per interventi antisismici su costruzioni adibite ad attività produttive ubicate nelle zone sismiche 1 e 2 (Ord. P.C.M. n. 3274/2003), nonché – per effetto dell'estensione operata dall'art. 8 del D.L. n. 34/2019 – nella zona sismica 3. Il limite di spesa è fissato in € 96.000 per unità immobiliare per il triennio 2025-2027. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Per l'ecobonus su parti comuni condominiali, l'art. 14, comma 2-quater del D.L. n. 63/2013 disciplina gli interventi di riqualificazione energetica che interessino l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, da realizzarsi congiuntamente a interventi di riduzione del rischio sismico nelle zone 1, 2 e 3.
Per i lavori avviati dal 6 ottobre 2020, l'asseverazione del tecnico abilitato e l'attestato di prestazione energetica (APE) sono adempimenti imprescindibili. L'omesso invio all'ENEA della scheda descrittiva entro 90 giorni dalla fine dei lavori è sanabile mediante remissione in bonis ex art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012, con versamento della sanzione di € 250 (codice tributo 8114).
Le spese 2025-2026 sono detraibili al 36%, quelle 2027 al 30%, indipendentemente dal codice intervento indicato in colonna 2. La ripartizione obbligatoria della detrazione avviene in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta di sostenimento delle spese.
Qualora la società dichiarante abbia aderito al regime del consolidato fiscale o al regime della trasparenza, il prospetto RS150-RS155 non deve essere compilato: la detrazione confluirà nella dichiarazione della consolidante o sarà attribuita ai soci secondo le rispettive percentuali di partecipazione.
Il prospetto del Modello Redditi SC 2026 si articola in tre blocchi funzionali. I righi RS150-RS151 contengono i dati economico-fiscali della detrazione; i righi RS153-RS154 raccolgono i dati catastali identificativi degli immobili oggetto degli interventi; il rigo RS155 è riservato agli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato (qualora i lavori siano stati effettuati dal conduttore) e ai dati della domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti. Il rigo RS152 espone la somma degli importi di colonna 8 dei righi RS150-RS151, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN e/o RQ
In colonna 1 va indicato l'anno di sostenimento della spesa; in colonna 2 la tipologia di intervento secondo la codifica ministeriale. I codici di più frequente utilizzo per i soggetti IRES sono il codice "1" (detrazione 70% per interventi antisismici con passaggio a una classe di rischio inferiore), il codice "2" (75%, ai sensi del comma 1-quinquies dell'art. 16 D.L. n. 63/2013), il codice "3" (80% per passaggio a due classi di rischio inferiori) e il codice "4" (85% per le medesime ipotesi su parti comuni condominiali). I codici "5" e "6" sono riservati invece agli acquirenti di unità immobiliari oggetto di demolizione e ricostruzione antisismica eseguita da imprese di costruzione (rispettivamente al 75% e all'85%), mentre i codici "7" e "8" individuano gli interventi su parti comuni condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (80% e 85%, ex art. 14, comma 2-quater.1 del D.L. n. 63/2013).
I codici da "9" a "10" sono riservati al superbonus ordinario al 110% (anche con incremento del 50% dei corrispondenti limiti di spesa); i codici "11" e "12" identificano il bonus facciate (90% e 60%); i codici "13", "14" e "15" individuano il superbonus residuale al 90%, 70% e 65% ex art. 119, comma 8-bis del D.L. n. 34/2020. I codici da "16" a "20" riguardano gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da condomìni aderenti alle configurazioni energetiche di cui all'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019. La corretta selezione del codice è dirimente, in quanto determina sia l'aliquota da applicare sia il numero di rate di ripartizione della detrazione.
In colonna 3 va indicato il codice fiscale del condominio (per gli interventi su parti comuni, con contestuale barratura della casella "Condominio" nei righi RS153-RS154), ovvero della società partecipata trasparente quando gli interventi sono stati realizzati da un soggetto di cui agli artt. 5 o 115 TUIR, ovvero ancora dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa edilizia in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di edifici ristrutturati. In colonna 4, in caso di pluralità di aventi diritto alla detrazione (comproprietari, condòmini, ecc.), va riportato l'importo complessivo delle spese sostenute, mentre la colonna 5 accoglie la sola quota di spesa effettivamente rimasta a carico della società dichiarante.
La colonna 6 ospita l'ammontare della detrazione, pari al prodotto tra la spesa di colonna 5 e l'aliquota applicabile. La colonna 6A indica il numero di rate annuali (di norma 10 per gli interventi 2025-2027, ma con specifiche eccezioni: ad esempio, per le spese sostenute nel 2022 relative agli interventi ex art. 119 del D.L. n. 34/2020, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali a partire dal periodo d'imposta 2023 qualora sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 4-bis, comma 4 del D.L. n. 39/2024; analogamente, per le spese 2023, qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 8-sexies del citato art. 119). La colonna 7 riporta il numero progressivo della rata utilizzata nel periodo d'imposta dichiarato, mentre la colonna 8 espone l'importo della rata, ottenuto dividendo l'ammontare della detrazione di colonna 6 per il numero di rate previste. La colonna 9 identifica con numero progressivo l'immobile oggetto dell'intervento; il medesimo numero deve essere riportato nella colonna 1 dei righi RS153-RS154 per la corretta correlazione con i dati catastali.
Qualora la società abbia effettuato più interventi su immobili distinti, ovvero interventi della medesima natura ma soggetti a codici differenti, occorre compilare più moduli del prospetto, ciascuno con il proprio numero progressivo di colonna 9. Un'ipotesi specifica è quella degli interventi realizzati mediante contratti di leasing immobiliare: in tal caso la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente, ferma restando la corretta indicazione nel prospetto del codice fiscale del fornitore-locatore in colonna 3.
La società Alfa spa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel 2025 ha acquistato ha acquistato un immobile poi demolito e riscostruito da un'impresa, con tutti i requisiti per poter beneficiare del c.d. "sismabonus acquisti" di cui all'art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013.
La classe di rischio sismico dell'immobile, al termine dei lavori, si è ridotta di due classi quindi spetta la detrazione del 36% per un importo massimo detraibile di 96.000,00 euro.
L’unità immobiliare è stata acquistata nel 2025 per 120.000,00 euro.
Il modello REDDITI SC 2026 deve essere compilato come di seguito indicato.
Nei righi RS153-RS154 vanno riportati, per ciascun immobile, il codice catastale del Comune (colonna 3), la natura del catasto T/U (colonna 4), la sezione urbana o "Comune catastale" per gli immobili nei territori in regime tavolare (colonna 6), foglio (colonna 7), particella (colonna 8) e subalterno (colonna 9). Il numero progressivo di colonna 1 deve coincidere con quello indicato in colonna 9 dei righi RS150-RS151. Per gli interventi su parti comuni condominiali, la barratura della casella "Condominio" in colonna 2 esonera dalla compilazione dei dati catastali, che saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro AC della propria dichiarazione.
Il rigo RS155 va compilato esclusivamente nel caso in cui i lavori siano stati effettuati dalla società in qualità di conduttore o comodatario, indicando gli estremi di registrazione del contratto (colonne da 3 a 6) ovvero gli estremi della domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti (colonne da 7 a 9).
Quando la società sostiene spese ecobonus per interventi su immobili detenuti in locazione o comodato (caso tipico: sostituzione di infissi su capannone in affitto utilizzato come ufficio o magazzino), la detrazione spetta a condizione che il contratto risulti regolarmente registrato e che il conduttore disponga del consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori. Sotto il profilo dichiarativo, la società dovrà compilare il rigo RS155 indicando gli estremi di registrazione del contratto; sotto quello contabile, il costo capitalizzato seguirà la disciplina delle migliorie su beni di terzi, con ammortamento nel periodo minore tra utilità futura della spesa e durata residua del contratto, comprensiva degli eventuali rinnovi se dipendenti dalla volontà del conduttore.
(prezzi IVA esclusa)