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Gli studi di settore si applicano agli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, un’attività per la quale risulta approvato un apposito studio di settore e che non presentano una causa di esclusione o di inapplicabilità. Per “attività prevalente” si intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi. Ai sensi dell’art. 10, comma 4, Legge n. 146/1998 così come modificato dal D.L. n. 223/2006 e dalla Finanziaria 2007 al verificarsi di determinati presupposti i contribuenti si possono ritenere esclusi dagli studi di settore.
(prezzi IVA esclusa)