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SOGGETTI INTERESSATI
Persone Fisiche titolari di partita IVA tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
ADEMPIMENTO
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, risultante dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40%.
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
CODICI TRIBUTO
- 4043 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
- 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA.
SANZIONI
Sanzioni amministrative
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
Per le persone fisiche residenti in Italia e che detengono attività finanziarie all’estero, scade il termine per il versamento in una unica soluzione o come prima rata dell’imposta sul valore di tali immobili con la maggiorazione dello 0.40%.