16 giugno 2011

CAMERA DI COMMERCIO – Diritto Annuale - Versamento

ATTENZIONE !!!!!
La presente scadenza è stata prorogata al 6 luglio dal Dpcm del 12 maggio 2011 per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio.
Analoga proroga è prevista nei confronti dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore.

SOGGETTI INTERESSATI
Le imprese che al primo gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento. In particolare sono interessati alla scadenza in oggetto le imprese individuali (per le quali per il 2011 la scadenza in oggetto slitta al 6 luglio) e le società di persone, e soggetti equiparati, nonché le società soggette ad IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

SCADENZA
Versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza.

COME SI PRESENTA
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica. E’ possibile versare l’imposta entro 30 giorni dalla scadenza applicando la maggiorazione dello 0.4%.

CODICE TRIBUTO

- 3850 - Diritto camerale;
- 3851 - Interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale;
- 3852 -Sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale

SANZIONI

Sanzione Amministrativa
La misura della sanzione, compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto, è pari al:
- 10% nei casi di tardivo versamento;
- 30% nei casi di omesso versamento.

Scade il termine per il versamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza.

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