20 agosto 2012

CONSOLIDATO FISCALE - Versamento (con maggiorazione)

SOGGETTI INTERESSATI
Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (9 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

ADEMPIMENTO

Versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

COME SI VERSA

Modello F24 con modalità telematiche.

CODICE TRIBUTO

- 1125 – Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007.

SANZIONI
Sanzione amministrativa:

Omesso o insufficiente versamento: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

Scade il termine per le società aderenti al consolidato fiscale per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

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