Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
SOGGETTI INTERESSATI
Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115- 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore.
ADEMPIMENTO
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza alcuna maggiorazione.
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO
- 1125 - Imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir - Art. 1, comma 49, legge 244/2007.
SANZIONI
Sanzioni amministrative
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
Per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali, scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione.