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SOGGETTI INTERESSATI
Enti ed organismi pubblici,le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
SCADENZA
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 15 giugno 2011. (ravvedimento "breve").
COME SI VERSA
Versamento delle imposte e delle ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% con modello F24 EP con modalità telematiche.
N.B. I sostituti d'imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo.
CODICE TRIBUTO
- 890E ‐ Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali;
- 891E ‐Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta;
- 892E ‐ Sanzioni per ravvedimento su Irap;
- 893E ‐Sanzioni per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta;
- 801E ‐ Sanzione pecuniaria Iva;
- 137E ‐ Interessi sul ravvedimento Ires ‐ Art. 13 D.lgs. N. 474 del 18/12/1997;
- 139E ‐ Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive ‐ Art. 13 D.lgs. N 472 del 18/12/1997;
- 140E ‐ Interessi sul ravvedimento Irap ‐ Art. 13 d.lgs. N. 472 del 18/12/1997.
Scade termine per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il15 giugno 2011 da parte di enti o organismi pubblici tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.