1 giugno 2020

Estromissione agevolata di beni dall'impresa individuale

SOGGETTI INTERESSATI
Imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2018 possiedono beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'estromissione dei detti beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, pagando l'imposta sostitutiva nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto prevista dall'art. 1, comma 66, della legge n. 145/2018 che richiama l'art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015

ADEMPIMENTO
Scade il termine per effettuare l'estromissione agevolata dei beni strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 dall'impresa individuale avvalendosi dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 66, della legge n. 145/2018 che richiama l'art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015
NOTA BENE - Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
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