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SOGGETTI INTERESSATI
Imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2018 possiedono beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l'estromissione dei detti beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, pagando l'imposta sostitutiva nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto prevista dall'art. 1, comma 66, della legge n. 145/2018 che richiama l'art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015
ADEMPIMENTO
Scade il termine per effettuare l'estromissione agevolata dei beni strumentali di cui all'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 dall'impresa individuale avvalendosi dell'opzione prevista dall'art. 1, comma 66, della legge n. 145/2018 che richiama l'art. 1, comma 121, della legge n. 208/2015
NOTA BENE - Ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 62, commi 1 e 6, l'adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.