7 luglio 2014

Forfettino: versamento imposta sostitutiva e Iva per i soggetti per i quali sono stati elaborati gli studi di settore

SOGGETTI INTERESSATI
Persone fisiche che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo(c.d. forfettino) ed esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore di riferimento dal relativo D.M. di approvazione, comprese quelle che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi nonché quelle che partecipano - ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR - a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti dei tributi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale (UNICO PF 2014)

ADEMPIMENTO
Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2014, senza alcuna maggiorazione

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all'anno 2013 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2014 - 16/06/2014

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2013 e di primo acconto per l'anno 2014, senza alcuna maggiorazione

COME SI EFFETTUA
Il versamento va fatto utilizzando il Modello F24.

CODICI TRIBUTO
- 4025 - Imposta sostitutiva dell'Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
- 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
- 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo
- 3812 - Irap - acconto - prima rata

Scade il termine, per coloro che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino) , ed esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, per il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2014, senza alcuna maggiorazione, e dell’Iva

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