20 agosto 2013

IMMOBILI ALL’ESTERO – Versamento imposta - (con maggiorazione)

SOGGETTI INTERESSATI
Persone Fisiche titolari di partita IVA tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (8 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

ADEMPIMENTO
Versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013 con la maggiorazione dello 0.40%. Chi ha pagato l’IVIE per l’anno 2011 può considerare i versamenti effettuati come acconto per il periodo d’imposta 2012.

COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.

CODICI TRIBUTO
- 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
- 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA.

SANZIONI
Sanzioni amministrative

Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

Per le persone fisiche residenti in Italia e che sono titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili all’estero, scade il termine per il versamento in una unica soluzione o come prima rata dell’imposta sul valore di tali immobili con la maggiorazione dello 0.40%.

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