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SOGGETTI INTERESSATI
Persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario. Nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione. (N.B. I contribuenti che hanno pagato l'Ivie per l'anno 2011 possono considerare i versamenti effettuati come acconto per il periodo d'imposta 2012)
ADEMPIMENTO
Versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013 senza alcuna maggiorazione.
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva.
CODICI TRIBUTO
- 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO;
- 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA.
Scade il termine per le persone fisiche residenti in Italia che sono titolari di immobili all’ estero per il versamento in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013 senza alcuna maggiorazione.