2 marzo 2015

IMPRESE ASSICURATRICI - Comunicazione all’Anagrafe Tributaria premi assicurativi detraibili

SOGGETTI INTERESSATI
Imprese assicuratrici già obbligate alla comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413/1991, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla Comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973

ADEMPIMENTO
Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei seguenti dati riferiti all'anno precedente:
a) per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991;
b) b) i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui all'art. 6, comma 1, lettera gter) del D.P.R. n. 605 del 1973

COME SI PRESENTA
Esclusivamente in via telematica, utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) e i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

Scade il termine per le imprese assicuratrici per la comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai premi di assicurazione detraibili

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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