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SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche (soggetti passivi Irpef) che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (9 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n.435/2001.
ADEMPIMENTO
Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2011 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con la maggiorazione dello 0.40%.
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO
- 1683 - Contributo di solidarietà determinato in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
SANZIONI
Sanzioni amministrative
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
Per i soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche, scade il termine per il versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2011, risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con la maggiorazione dello 0.40%.