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SOGGETTI INTERESSATI
Versamento dell’IVA dovuta per il III trimestre (maggiorata dell’1% ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74, comma 4, DPR 633/1972).
Per alcune categorie di contribuenti è prevista la possibilità di effettuare le liquidazioni con cadenza trimestrale, a prescindere dal volume di affari e senza l’applicazione degli interessi dell’1%. Si tratta, in particolare dei seguenti soggetti:
I versamenti vanno effettuati con le stesse scadenze previste per i trimestrali “ordinari” (16 maggio, 20 agosto e 16 novembre) a eccezione del versamento relativo al quarto trimestre che va effettuato entro il 16 febbraio dell’anno successivo, anziché entro il 16 marzo, al netto dell’acconto eventualmente versato entro il 27 dicembre.
ADEMPIMENTO
Liquidazione e versamento IVA trimestrale – 3° trimestre
COME SI EFFETTUA
Mediante modello F24 con modalità telematiche
CODICI TRIBUTO
6033 – Versamento IVA trimestrale – 3° trimestre