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SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti Ires con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (art. 15, commi 10-12, D. L. n. 185/2008) e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (17 giugno).
ADEMPIMENTO
Versamento dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti con la maggiorazione dello 0,40%.
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.
CODICI TRIBUTO
- 1821 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali;
- 1822 - Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L.185/2008 - Maggiori valori altre attività immateriali;
- 1823 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all'art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti.
Per i soggetti Ires che pongono in essere operazioni straordinarie, scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, con la maggiorazione dello 0.40%.