SOGGETTI INTERESSATI
Imprese costituite in forma societaria
SCADENZA
L’art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 ha previsto che le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 185/2008 (quindi entro il 29 novembre 2011) tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, devono comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Scade il termine per la comunicazione al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata, in esenzione di bollo e diritti di segreteria.
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