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SOGGETTI INTERESSATI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto.
SCADENZA
Versamento del'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.08.2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.08.2011.
COME SI VERSA
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione, la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
CODICI TRIBUTO
- 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
- 108T – Imposta di registro per affitto fondi rustici
- 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
- 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive
- 114T - Imposta di registro - proroga contratti di locazione
- 110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto;
- 113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto.
SANZIONI
Sanzioni amministrative
In caso di tardivo versamento pari al 30% dell'importo non versato.
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30 giorni dalla data del contratto stesso. L'imposta deve essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento conMod. F23.