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SOGGETTI INTERESSATI
Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo ) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115- 116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore.
ADEMPIMENTO
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili. N. B. Ai sensi dell'art. 3 D. M. 3 marzo 2008 l'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali.
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.
CODICE TRIBUTO
- 1123 - Imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir - Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007.
SANZIONI
Sanzioni amministrative
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.
Per i soggetti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC, scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef dell’Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili.