22 agosto 2016

RIALLINEAMENTO VALORI – Versamento imposta sostitutiva con maggiorazione

SOGGETTI INTERESSATI
Contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC ai sensi dell'art. 1 comma 48, della Legge 244/2007 (c.d. riallineamento istantaneo) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt. 5-115-116 del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (6 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

ADEMPIMENTO
Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
N. B. Ai sensi dell'art. 3 D. M. 3 marzo 2008 l'imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali.

COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.

CODICE TRIBUTO
- 1123 - Imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir - Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007.
Per i soggetti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC, scade il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0.40% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell’Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili.

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