20 agosto 2012

SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate) - Versamento (con maggiorazione)

SOGGETTI INTERESSATI
Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), con esercizio coincidente con l'anno solare qualora dichiarino ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore del relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero qualora partecipino, ai sensi dell'art. 5 o 115 del TUIR, a società che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto (9 luglio) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001.

ADEMPIMENTO
Versamento della rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.

COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.

CODICI TRIBUTO

- 1120 – Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126;
- 1121 – Imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140.

Per le società di investimento immobiliare quotate (Siiq), con esercizio coincidente con l'anno solare, qualora dichiarino ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito per lo studio di settore, scade il termine per versare la rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione, con la maggiorazione dello 0,40%. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale.
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