SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 18 luglio (trentesimo giorno successivo al termine previsto del 18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, non soggetti agli studi di settore.
ADEMPIMENTO
- Versamento, della 5° rata, dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2011 con la maggiorazione dello 0,40% e con l’applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%;
- Versamento, della 5°rata, dell'Ires, a titolo di primo acconto per l'anno 2012 con la maggiorazione dello 0,40% e con l’applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%;
- Versamento, della 5°rata, dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2011 con la maggiorazione dello 0,40% e con l’applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%;
- Versamento, della 5° rata, dell'Irap, a titolo di primo acconto per l'anno 2012, con la maggiorazione dello 0,40% e con l’applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%;
- Versamento della 5°rata, dell'Iva relativa al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2012 - 16/06/2012, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% e con l’applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%.
COME SI VERSA
Modello F24 con modalità telematiche.
CODICI TRIBUTO
- 2003 - Ires – Saldo;
- 2001 - Ires acconto - prima rata;
- 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali;
- 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo;
- 3812 - Irap - acconto - prima rata;
- 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali;
- 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.
Per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio tenuti ai versamenti risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il 18 luglio (trentesimo giorno successivo al termine previsto del 18 giugno) ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, non soggetti agli studi di settore, scade il termine per il versamento della 5° rata dell’Ires con la maggiorazione dello 0,40% e con l’applicazione degli interessi nella misura dello 1,30% e della 5° rata, dell'Iva relativa al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2012 - 16/06/2012, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% e con l’applicazione degli interessi nella misura dello 1,30%.