16 aprile 2011

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività

Termine prorogato a lunedì 18 aprile 2011, essendo il giorno 16 sabato. Ai sensi dell’art. 2963 del codice civile, del comma 8 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 e dell’art. 18 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, infatti, gli adempimenti che ricadono in giorno festivo sono considerati comunque tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

SOGGETTI INTERESSATI
Sostituti d’imposta.

SCADENZA
Versamento imposta sostitutiva sulle somme erogate, nel mese precedente, ai dipendenti in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico dell’impresa.

COME SI VERSA
Con Modello F24 telematico.

CODICI TRIBUTO
- 1053 – Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente;
- 1604 – imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione;
- 1904 - imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione;
- 1905 - imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione;
- 1305 - imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalle predette regioni.

SANZIONI
Sanzione amministrativa
Omesso o insufficiente versamento di ritenute: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato;
omessa o insufficiente effettuazione di ritenute: sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto.
Sanzione penale
Mancato versamento, entro il termine per presentare il mod. 770, di ritenute risultanti dalla certificazione dei sostituti d’imposta, per un ammontare superiore a euro 50.000 per ogni periodo d’imposta: reclusione da 6 mesi a 9 anni.

Per i sostituti d’imposta dei lavoratori dipendenti e assimilati, scade il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate, nel mese precedente, ai dipendenti in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza legati all’andamento economico dell’impresa (art. 5 del D.L. n. 185/2008).
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